Enti locali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Attribuzione della funzione di pianificazione di area vasta alle città metropolitane - Ricorso del Governo - Denunciato omesso riconoscimento delle "funzioni proprie" delle Province e lamentata violazione del principio dell'autonomia degli enti locali - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1, sollevata in riferimento all'art. 4, n. 1-bis della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) per violazione del "principio dell'autonomia" degli enti locali ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost., nonché in riferimento all'art. 59 del medesimo statuto e all'art. 2 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9. Invero, premesso che le censure formulate, per quanto particolarmente sommarie, possono essere interpretate come denuncia della illegittimità della attribuzione alle Città metropolitane della «funzione di pianificazione di area vasta», che costituirebbe, invece, una delle «funzioni tradizionalmente spettanti alle Province», la disposizione censurata, come si desume dalla sostanziale coincidenza con quanto previsto dall'art. 23 del testo unico degli enti locali in riferimento alle Città metropolitane, prevede, al pari di quest'ultimo, che la Città metropolitana corrisponde all'ente locale di area vasta, tanto che nel territorio in cui si crea la Città metropolitana, questa succede alla Provincia.