Enti locali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disciplina delle forme collaborative tra gli enti locali - Possibilità per le Province di partecipare alle predette forme collaborative e attribuzione alle stesse di funzioni di coordinamento e di sostituzione nei confronti dei Comuni inadempienti - Mancata previsione - Ricorso del Governo - Denunciato omesso riconoscimento delle "funzioni proprie" delle Province e lamentata violazione del principio dell'autonomia degli enti locali - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1, sollevata in riferimento all'art. 4, n. 1-bis della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) per violazione del "principio dell'autonomia" degli enti locali ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost., nonché in riferimento all'art. 59 del medesimo statuto e all'art. 2 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9. Invero, le censure che lamentano l'esclusione delle Province dalle forme collaborative tra gli enti locali appaiono il frutto di una lettura solo parziale della legge regionale n. 1 del 2006, dal momento che, mentre evidentemente né le associazioni intercomunali, né le Unioni dei Comuni possono - per definizione - coinvolgere le Province, queste ultime ben possono essere parte con gli altri enti locali delle Convenzioni (di cui all'art. 21 della legge regionale) e sono le uniche componenti delle Associazioni fra le Province (di cui all'art. 29 della legge regionale). Quanto alla denuncia concernente la mancata attribuzione alle Province, in materia di forme collaborative fra gli enti locali, di «funzioni di coordinamento e di sostituzione nei confronti dei Comuni inadempienti», essa appare destituita di fondamento, tenuto conto del fatto che neppure la legislazione statale vigente in materia prevede alcun istituto di questo genere.