Sentenza 238/2007 (ECLI:IT:COST:2007:238)
Massima numero 31469
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  18/06/2007;  Decisione del  18/06/2007
Deposito del 26/06/2007; Pubblicazione in G. U. 04/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31463  31464  31465  31466  31467  31468


Titolo
Enti locali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Attribuzione dei compiti di programmazione relativi alla "tutela e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali" agli ASTER (Ambiti per lo sviluppo territoriale) costituiti da associazioni intercomunali e unioni di comuni anzichè alle Province - Ricorso del Governo - Denunciato omesso riconoscimento delle "funzioni proprie" delle province e lamentata violazione del principio dell'autonomia degli enti locali - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1, sollevata in riferimento all'art. 4, n. 1-bis della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) per violazione del "principio dell'autonomia" degli enti locali ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost., nonché in riferimento all'art. 59 del medesimo statuto e all'art. 2 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9. L'asserita sottrazione alla province dei compiti di programmazione relativi alla "tutela e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali" e l'attribuzione degli stessi ai Comuni, sia pure associati in ASTER (Ambiti per lo sviluppo territoriale), risulta inesistente ad una lettura complessiva della disposizione impugnata. Infatti, la previsione di questa forma associativa, caratterizzata da una particolare rappresentatività, è espressamente finalizzata alla «interlocuzione in forma associata con la Regione e la Provincia» e alla «programmazione di interventi territoriali integrativi» relativamente a determinate finalità indicate dalla disposizione impugnata, tra le quali, la tutela e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali, nonché il coordinamento e sviluppo economico e sociale. In particolare, il predetto art. 25 non esclude la sussistenza di una funzione di coordinamento provinciale dello sviluppo economico e sociale; questa è, anzi, espressamente prevista dall'art. 17, comma 3, lettera b), della medesima legge regionale, il quale dispone che la Provincia formula e adotta propri programmi pluriennali di sviluppo, e che altresì ad essa spettano il coordinamento tra i propri programmi e l'attività programmatoria sia dei Comuni, sia degli ASTER.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  09/01/2006  n. 1  art. 25  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 118

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 59

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  02/01/1997  n. 9  art. 2