Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Ricorso della Provincia Autonoma di Trento - Eccepita inammissibilità della questione per evocazione di parametri statutari non concernenti il riparto di competenze - Reiezione, essendo la Provincia autonoma legittimata a dedurre la violazione di qualsiasi norma dello statuto.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, secondo cui, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, censurato, in riferimento all'art. 90 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e all'art. 3, commi 1 e 4, d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, va disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata assumendosi che la Provincia autonoma di Trento avrebbe fatto valere la violazione di norme costituzionali non specificamente relative al riparto di competenze con lo Stato, senza lamentare una «menomazione sia pure indiretta» delle proprie competenze. La ricorrente Provincia autonoma, infatti, denuncia la violazione delle norme relative esclusivamente alla designazione dei giudici del locale Tribunale regionale di giustizia amministrativa.