Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Ricorso della Provincia Autonoma di Trento - Lamentata sottrazione di ambiti di competenza al Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione Trentino-Alto Adige, in violazione delle norme statutarie e di attuazione relative all'istituzione ed alle competenze del Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione Trentino-Alto Adige e dell'autonomia delle istituzioni regionali e provinciali - Non incidenza delle norme censurate sull'organizzazione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in riferimento all'art. 90 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e all'art. 3, commi 1 e 4, del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, secondo cui, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma. Premesso che la ricorrente Provincia autonoma di Trento è legittimata ad evocare quale parametro costituzionale qualsiasi norma dello statuto di autonomia e che, nella specie, non ha rivendicato alcuna competenza legislativa, né ha evidenziato l'esistenza di una qualche lesione della sua potestà legislativa in ordine alla organizzazione del locale Tribunale regionale di giustizia amministrativa, o di altre sue competenze, e premesso che gli artt. 90 e 91 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige e l'art. 3 della relativa disciplina di attuazione svolgono esclusivamente la funzione di regolare «l'assetto organizzativo» del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, facendone oggetto di «una competenza riservata e separata» della Provincia, la competenza del Tribunale regionale amministrativo con sede in Trento non risulta violata dalla norma censurata, non incidendo questa sui suddetti profili di organizzazione del Tribunale de quo, e segnatamente sul potere spettante alla Provincia autonoma di designazione di due dei suoi giudici, regolando, invece, i criteri generali di individuazione della competenza territoriale degli organi decentrati di giustizia amministrativa.
- Sull'ordinamento della giustizia amministrativa nelle province autonome, v. le citate sentenze nn. 137/1998, 121/2001.