Reati e Pene - Dosimetria della pena - Necessità che le pene siano proporzionali alla fattispecie concreta - Necessità di rimuovere la sanzione che non rispetti i canoni di proporzionalità - Impossibilità di una pronuncia ablatoria, laddove determini un vuoto di tutela - Possibilità di un intervento caducatorio della Corte costituzionale a condizione che il trattamento sanzionatorio costituzionalmente illegittimo possa essere sostituito sulla base di precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo. (Classif. 210048).
Con riferimento alle sanzioni penali, l'individualizzazione della pena - che si ottiene con l'indicazione di una forbice edittale, che consenta al giudice di determinarla in base alle specificità della fattispecie concreta - costituisce naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali, tanto di ordine generale (principio d'uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla materia penale. In via di principio, perciò, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il "volto costituzionale" del sistema penale, potendo il dubbio di illegittimità costituzionale essere superato solo a condizione che, per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest'ultima appaia ragionevolmente "proporzionata" rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato. (Precedenti: S. 222/2018 - mass. 40937; S. 50/1980 - mass. 9478).
Una pronuncia di mero accoglimento nei confronti di una misura sanzionatoria non è praticabile quando la lacuna di punibilità che conseguirebbe a una pronuncia ablativa, non colmabile tramite l'espansione di previsioni sanzionatorie coesistenti, si riveli foriera di insostenibili vuoti di tutela per gli interessi protetti dalla norma incisa: come, ad esempio, quando ne derivasse una menomata protezione di diritti fondamentali dell'individuo o di beni di particolare rilievo per l'intera collettività rispetto a gravi forme di aggressione, con eventuale conseguente violazione di obblighi costituzionali o sovranazionali. Laddove il trattamento sanzionatorio previsto dal legislatore si riveli manifestamente irragionevole a causa della sua evidente sproporzione rispetto alla gravità del fatto, un intervento correttivo del giudice delle leggi è possibile a condizione che il trattamento sanzionatorio medesimo possa essere sostituito sulla base di precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo, intesi quali soluzioni già esistenti, idonee a eliminare o ridurre la manifesta irragionevolezza lamentata. (Precedenti: S. 185/2021 - mass. 44238; S. 40/2019 - mass. 42186; S. 222/2018 - mass. 40937; S. 236/2016 - mass. 39108).