Sentenza 240/2007 (ECLI:IT:COST:2007:240)
Massima numero 31473
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  18/06/2007;  Decisione del  18/06/2007
Deposito del 26/06/2007; Pubblicazione in G. U. 04/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31472  31474  31475


Titolo
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Sanzioni amministrative per la mancata o incompleta trasmissione dei dati delle ricette mediche - Attribuzione alla Guardia di Finanza dell'accertamento delle relative violazioni - Formulazione inequivocamente riferita a tutte le Regioni - Conseguente operatività anche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome - Ininfluenza della generica clausola di applicabilità compatibilmente con le norme degli statuti speciali.

Testo

L'art. 1, comma 276, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui, attraverso l'introduzione, nell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dei commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, ha previsto, al fine di garantire l'effettività del sistema di acquisizione, a livello centrale, di dati significativi concernenti la spesa farmaceutica, le sanzioni amministrative irrogabili per il caso di mancata, tardiva o incompleta trasmissione delle informazioni desumibili dalle ricette mediche e dalle confezioni dei farmaci, attribuendo, altresì, alla Guardia di Finanza l'accertamento delle relative violazioni, si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. Trattasi invero di sanzioni riconducibili in prevalenza alla materia del coordinamento informatico statistico e informatico dei dati, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. r) della Costituzione, dovendosi altresì escludere l'inapplicabilità delle disposizioni censurate agli enti ad autonomia speciale, in ragione della clausola contenuta nell'art. 1, comma 610, della medesima legge finanziaria per il 2006, essendo la relativa formula inidonea, per la sua genericità, ad escludere eventuali vizi di legittimità della norma censurata.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte