Sentenza 240/2007 (ECLI:IT:COST:2007:240)
Massima numero 31474
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  18/06/2007;  Decisione del  18/06/2007
Deposito del 26/06/2007; Pubblicazione in G. U. 04/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31472  31473  31475


Titolo
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Sanzioni amministrative per la mancata o incompleta trasmissione dei dati delle ricette mediche - Attribuzione alla Guardia di Finanza dell'accertamento delle relative violazioni - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata lesione della potestà legislativa provinciale concorrente in materia di "igiene e sanità" e delle funzioni amministrative provinciali - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

E' infondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 9, numero 10 e 16 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; 2, comma 2, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; 2 e 4 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, dell'art. 1, comma 276, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui, attraverso l'introduzione, nell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dei commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, ha previsto, al fine di garantire l'effettività del sistema di acquisizione, a livello centrale, di dati significativi concernenti la spesa farmaceutica, le sanzioni amministrative applicabili per il caso di mancata, tardiva o incompleta trasmissione delle informazioni desumibili dalle ricette mediche e dalle confezioni dei farmaci, attribuendo, altresì, alla Guardia di Finanza l'accertamento delle relative violazioni: e invero l'ambito materiale della normativa rispetto alla quale sono state poste le sanzioni è riconducibile, in prevalenza, alla competenza esclusiva statale prevista dall'art. 117, secondo comma, lett. r) della Costituzione, ancorché esso interferisca anche con la materia della tutela della salute e dunque con il sistema di controllo della spesa sanitaria. Conseguentemente la competenza a disporre sanzioni amministrative nel relativo settore spetta allo Stato. Peraltro, la necessità di acquisire ed elaborare a livello centrale i dati telematici, allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, compresa quella sanitaria, giustifica l'affidamento dei compiti di accertamento delle violazioni ad un organo dello Stato, operante con uniformità di criteri sull'intero territorio nazionale.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 276

decreto-legge  30/09/2003  n. 269  art. 50  co. 8

decreto-legge  30/09/2003  n. 269  art. 50  co. 8

decreto-legge  30/09/2003  n. 269  art. 50  co. 8

legge  24/11/2003  n. 326  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  28/03/1975  n. 474  art. 2    co. 2  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 2  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 4