Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Sanzioni amministrative per la mancata o incompleta trasmissione dei dati delle ricette mediche - Attribuzione alla Guardia di Finanza dell'accertamento delle relative violazioni - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata lesione della potestà legislativa provinciale concorrente in materia di "igiene e sanità" e delle funzioni amministrative provinciali - Esclusione - Non fondatezza della questione.
E' infondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 9, numero 10 e 16 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; 2, comma 2, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; 2 e 4 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, dell'art. 1, comma 276, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui, attraverso l'introduzione, nell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dei commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, ha previsto, al fine di garantire l'effettività del sistema di acquisizione, a livello centrale, di dati significativi concernenti la spesa farmaceutica, le sanzioni amministrative applicabili per il caso di mancata, tardiva o incompleta trasmissione delle informazioni desumibili dalle ricette mediche e dalle confezioni dei farmaci, attribuendo, altresì, alla Guardia di Finanza l'accertamento delle relative violazioni: e invero l'ambito materiale della normativa rispetto alla quale sono state poste le sanzioni è riconducibile, in prevalenza, alla competenza esclusiva statale prevista dall'art. 117, secondo comma, lett. r) della Costituzione, ancorché esso interferisca anche con la materia della tutela della salute e dunque con il sistema di controllo della spesa sanitaria. Conseguentemente la competenza a disporre sanzioni amministrative nel relativo settore spetta allo Stato. Peraltro, la necessità di acquisire ed elaborare a livello centrale i dati telematici, allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, compresa quella sanitaria, giustifica l'affidamento dei compiti di accertamento delle violazioni ad un organo dello Stato, operante con uniformità di criteri sull'intero territorio nazionale.