Sentenza 240/2007 (ECLI:IT:COST:2007:240)
Massima numero 31475
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  18/06/2007;  Decisione del  18/06/2007
Deposito del 26/06/2007; Pubblicazione in G. U. 04/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31472  31473  31474


Titolo
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Sanzioni amministrative per la mancata o incompleta trasmissione dei dati delle ricette mediche - Attribuzione alla Guardia di Finanza dell'accertamento delle violazioni - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata lesione della potestà legislativa regionale concorrente in materia di "igiene e sanità" e delle funzioni amministrative regionali - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo
E' infondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 5, numero 16, e 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), dell'art. 1, comma 276, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui, attraverso l'introduzione nell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dei commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, ha previsto, al fine di garantire l'effettività del sistema di acquisizione, a livello centrale, di dati significativi concernenti la spesa farmaceutica, le sanzioni amministrative applicabili per il caso di mancata, tardiva o incompleta trasmissione delle informazioni desumibili dalle ricette mediche e dalle confezioni dei farmaci, attribuendo, altresì, alla Guardia di Finanza l'accertamento delle relative violazioni: e invero l'ambito materiale della normativa rispetto alla quale sono state poste le sanzioni è riconducibile alla competenza esclusiva statale prevista dall'art. 117, secondo comma, lett. r) della Costituzione, ancorché esso interferisca anche con la materia della tutela della salute e dunque con il sistema di controllo della spesa sanitaria. Conseguentemente la competenza a disporre sanzioni amministrative nel relativo settore spetta allo Stato. Peraltro, la necessità di acquisire ed elaborare a livello centrale i dati telematici, allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, compresa quella sanitaria, giustifica l'affidamento dei compiti di accertamento delle violazioni ad un organo dello Stato, operante con uniformità di criteri sull'intero territorio nazionale.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 276

decreto-legge  30/09/2003  n. 269  art. 50  co. 8

decreto-legge  30/09/2003  n. 269  art. 50  co. 8

decreto-legge  30/09/2003  n. 269  art. 50  co. 8

 24/11/2003  n. 326  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 5

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 8

Altri parametri e norme interposte