Parlamento - Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - Presa in carico, previo sequestro, dell'autovettura a bordo della quale gli stessi furono uccisi - Richiesta della Procura della Repubblica del Tribunale di Roma di svolgimento congiunto degli accertamenti tecnici necessari per l'espletamento dell'attività di indagine di rispettiva competenza - Diniego della Commissione e conferimento di incarico peritale - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Roma - Notificazione del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità effettuata alla Commissione dopo che la stessa aveva cessato di esistere e che era scaduto il termine fissato per la conclusione dei lavori - Eccezione di nullità assoluta della notificazione proposta dalla Camera dei Deputati - Reiezione - Prosecuzione del conflitto nei confronti della Camera dei deputati.
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, va disattesa l'eccezione di nullità assoluta della notificazione del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità del conflitto avvenuta dopo che la predetta Commissione parlamentare di inchiesta aveva cessato di esistere e che era scaduto il termine fissato per la conclusione dei lavori. Infatti, se le Commissioni parlamentari di inchiesta, sostituendo necessariamente a norma dell'art. 82, primo comma, Cost. il plenum delle Camere, a buon diritto possono configurarsi come le stesse Camere nell'atto di procedere all'inchiesta, allora, nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, del loro funzionamento (quali, ad esempio, la scadenza del loro termine di durata o l'esaurimento della loro funzione), la legittimazione processuale ad agire o a resistere è riassunta dalla Camera medesima, per cui l'avvenuta notifica del ricorso alla Commissione di inchiesta in persona del suo Presidente, presso la Camera di appartenenza, è idonea alla corretta instaurazione del contraddittorio e a consentire alla Camera medesima, come è di fatto accaduto, di costituirsi nel giudizio per conflitto che, in definitiva, la coinvolge direttamente, essendo la Commissione una sua emanazione, e che deve pertanto proseguire.
- Sentenza citata: n. 231/1975.