Ordinanza 242/2007 (ECLI:IT:COST:2007:242)
Massima numero 31479
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
18/06/2007; Decisione del
18/06/2007
Deposito del 26/06/2007; Pubblicazione in G. U. 04/07/2007
Titolo
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Soggetti passivi - Esercenti arti e professioni in maniera abituale e in forma individuale ed autonoma - Indetraibilità dell'imposta ai fini delle imposte sui redditi - Asserito riferimento ad una astratta capacità economica del contribuente ed ingiustificato deteriore trattamento rispetto agli altri imprenditori - Asserita violazione dei principi di capacità contributiva e di eguaglianza, del diritto di difesa, nonché della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali - Questione contenente richieste incompatibili tra loro - Manifesta inammissibilità.
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Soggetti passivi - Esercenti arti e professioni in maniera abituale e in forma individuale ed autonoma - Indetraibilità dell'imposta ai fini delle imposte sui redditi - Asserito riferimento ad una astratta capacità economica del contribuente ed ingiustificato deteriore trattamento rispetto agli altri imprenditori - Asserita violazione dei principi di capacità contributiva e di eguaglianza, del diritto di difesa, nonché della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali - Questione contenente richieste incompatibili tra loro - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 1, lettera c), 4, 8 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevata con riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 53 della Costituzione e alla luce della sentenza n. 156 del 2001 della Corte costituzionale, in quanto l'interpretazione delle norme censurate, secondo cui solo l'assenza di organizzazione escluderebbe il presupposto dell'IRAP, non sarebbe sufficiente ad enucleare una base certa e definita per giungere a stabilire in concreto la sussistenza dei presupposti del tributo. Infatti, il giudice a quo, chiedendo: a) l'annullamento delle disposizioni censurate rispetto a coloro che svolgono lavoro autonomo, perché solo il legislatore potrà individuare con chiarezza il presupposto dell'imposta per i professionisti; b) la dichiarazione di illegittimità delle stesse disposizioni nella parte in cui assoggettano all'IRAP anche gli esercenti arti e professioni che svolgano abitualmente la propria attività in forma individuale ed in modo autonomo, purché non difetti in maniera assoluta la organizzazione di capitali e di lavoro, e, quindi, nella parte in cui non escludono il presupposto dell'imposta in assenza di dipendenti e collaboratori e in presenza di modesti beni strumentali, formula due diverse richieste, incompatibili tra loro, senza porle in rapporto di graduazione e subordinazione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 1, lettera c), 4, 8 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevata con riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 53 della Costituzione e alla luce della sentenza n. 156 del 2001 della Corte costituzionale, in quanto l'interpretazione delle norme censurate, secondo cui solo l'assenza di organizzazione escluderebbe il presupposto dell'IRAP, non sarebbe sufficiente ad enucleare una base certa e definita per giungere a stabilire in concreto la sussistenza dei presupposti del tributo. Infatti, il giudice a quo, chiedendo: a) l'annullamento delle disposizioni censurate rispetto a coloro che svolgono lavoro autonomo, perché solo il legislatore potrà individuare con chiarezza il presupposto dell'imposta per i professionisti; b) la dichiarazione di illegittimità delle stesse disposizioni nella parte in cui assoggettano all'IRAP anche gli esercenti arti e professioni che svolgano abitualmente la propria attività in forma individuale ed in modo autonomo, purché non difetti in maniera assoluta la organizzazione di capitali e di lavoro, e, quindi, nella parte in cui non escludono il presupposto dell'imposta in assenza di dipendenti e collaboratori e in presenza di modesti beni strumentali, formula due diverse richieste, incompatibili tra loro, senza porle in rapporto di graduazione e subordinazione.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/12/1997
n. 446
art. 2
co.
decreto legislativo
15/12/1997
n. 446
art. 3
co. 1
decreto legislativo
15/12/1997
n. 446
art. 4
co.
decreto legislativo
15/12/1997
n. 446
art. 8
co.
decreto legislativo
15/12/1997
n. 446
art. 11
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte