Ordinanza 242/2007 (ECLI:IT:COST:2007:242)
Massima numero 31480
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  18/06/2007;  Decisione del  18/06/2007
Deposito del 26/06/2007; Pubblicazione in G. U. 04/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31479  31481


Titolo
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Socio di società in nome collettivo - Non deducibilità dell'imposta ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF - Asserito contrasto con il principio della capacità contributiva - Diversità dei soggetti passivi delle due imposte - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo

Manifesta inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevata con riferimento all'art. 53 della Costituzione, nella parte in cui dispone che l'IRAP non è deducibile dalle imposte sui redditi. Infatti, con riferimento alla domanda proposta nel giudizio principale, il giudice rimettente non spiega a quale titolo il ricorrente, socio di una società in nome collettivo, abbia chiesto il parziale rimborso di un'imposta pagata personalmente (IRPEF), adducendo a motivo della richiesta l'illegittimità delle norme che impediscono la deducibilità dall'IRPEF dell'IRAP, corrisposta, nella specie, dalla società, cioè da un soggetto d'imposta diverso dai singoli soci.

- Ordinanza citata: n. 100/2007.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/12/1997  n. 446  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte