Ordinanza 242/2007 (ECLI:IT:COST:2007:242)
Massima numero 31481
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
18/06/2007; Decisione del
18/06/2007
Deposito del 26/06/2007; Pubblicazione in G. U. 04/07/2007
Titolo
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Istituzione e disciplina - Impugnazione dell'intero decreto istitutivo dell'imposta - Questione sollevata con mero rinvio alle argomentazioni di parte, con conseguente difetto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Istituzione e disciplina - Impugnazione dell'intero decreto istitutivo dell'imposta - Questione sollevata con mero rinvio alle argomentazioni di parte, con conseguente difetto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'intero decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevata con riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53, 76 e 77 della Costituzione. Infatti, l'ordinanza di rimessione è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, in quanto il giudice a quo si limita a riferire le argomentazioni con cui, nel giudizio principale, il ricorrente ha formulato le eccezioni di illegittimità costituzionale, nonché le controdeduzioni dell'amministrazione, senza motivare al riguardo, e ad affermare che le eccezioni di incostituzionalità investono tutto il decreto legislativo e non singoli articoli, mentre le argomentazioni del ricorrente e dell'Ufficio sollevano grosse problematiche giuridico-fiscali, che non appaiono manifestamente infondate.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'intero decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevata con riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53, 76 e 77 della Costituzione. Infatti, l'ordinanza di rimessione è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, in quanto il giudice a quo si limita a riferire le argomentazioni con cui, nel giudizio principale, il ricorrente ha formulato le eccezioni di illegittimità costituzionale, nonché le controdeduzioni dell'amministrazione, senza motivare al riguardo, e ad affermare che le eccezioni di incostituzionalità investono tutto il decreto legislativo e non singoli articoli, mentre le argomentazioni del ricorrente e dell'Ufficio sollevano grosse problematiche giuridico-fiscali, che non appaiono manifestamente infondate.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/12/1997
n. 446
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte