Sentenza 40/2023 (ECLI:IT:COST:2023:40)
Massima numero 45370
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
11/01/2023; Decisione del
11/01/2023
Deposito del 10/03/2023; Pubblicazione in G. U. 15/03/2023
Titolo
Sanzioni amministrative - In genere - Sanzioni fisse - Necessità di verificare la loro proporzionalità rispetto alle condotte meno gravi - Applicazione ad esse del principio di proporzionalità. (Classif. 232001).
Sanzioni amministrative - In genere - Sanzioni fisse - Necessità di verificare la loro proporzionalità rispetto alle condotte meno gravi - Applicazione ad esse del principio di proporzionalità. (Classif. 232001).
Testo
Le sanzioni amministrative rigide, che colpiscono in egual modo, e quindi equiparano, fatti in qualche misura differenti, debbono rispondere al principio di ragionevolezza. Di qui l'esigenza di verificare che la sanzione non sia manifestamente sproporzionata anche in relazione alle condotte meno gravi. Pure per le sanzioni amministrative si prospetta, dunque, l'esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell'illecito sanzionato. Ciò discende dal dovere di assicurare l'attuazione del principio di proporzionalità, il quale, in questo ambito, trae il proprio fondamento nell'art. 3 Cost. in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione. (Precedenti: S. 95/2022 - mass. 44714; S. 185/2021 - mass. 44241; S. 212/2019 - mass. 42706; S. 112/2019 - mass. 42706; S. 88/2019 - mass. 42546).
Le sanzioni amministrative rigide, che colpiscono in egual modo, e quindi equiparano, fatti in qualche misura differenti, debbono rispondere al principio di ragionevolezza. Di qui l'esigenza di verificare che la sanzione non sia manifestamente sproporzionata anche in relazione alle condotte meno gravi. Pure per le sanzioni amministrative si prospetta, dunque, l'esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell'illecito sanzionato. Ciò discende dal dovere di assicurare l'attuazione del principio di proporzionalità, il quale, in questo ambito, trae il proprio fondamento nell'art. 3 Cost. in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione. (Precedenti: S. 95/2022 - mass. 44714; S. 185/2021 - mass. 44241; S. 212/2019 - mass. 42706; S. 112/2019 - mass. 42706; S. 88/2019 - mass. 42546).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte