Ordinanza 243/2007 (ECLI:IT:COST:2007:243)
Massima numero 31482
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  18/06/2007;  Decisione del  18/06/2007
Deposito del 26/06/2007; Pubblicazione in G. U. 04/07/2007
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Circolazione stradale - Violazioni al codice della strada - Sanzione accessoria della confisca obbligatoria del motoveicolo - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e lesione del diritto di proprietà - Denunciata violazione del principio di proporzionalità della sanzione nonché del principio della responsabilità personale per le sanzioni amministrative equiparate a quelle penali - Omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

Ove il giudice rimettente - nell'ordinanza con cui solleva questione incidentale di legittimità costituzionale - ometta completamente di descrivere la fattispecie oggetto del giudizio a quo, tale omissione comporta la manifesta inammissibilità della questione. (Nella specie, la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, comma 3, e 213, comma 2-sexies - comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), n. 2, nel testo risultante dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168 - del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

- Da ultimo, ordinanze nn. 132 e 72/2007.



Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 171  co. 3

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 213  co. 2

decreto-legge  30/06/2005  n. 115  art. 5  co. 1

legge di conversione  17/08/2005  n. 168  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte