Ordinamento giudiziario - Conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado - Partecipazione alla procedura selettiva limitata ai soli magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo - Censure concernenti una disposizione della legge di delegazione e la relativa disposizione, di identico contenuto, del decreto legislativo - Esaurimento della efficacia della norma della legge di delegazione, vincolante per il solo Governo - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 10, lett. a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario, di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 105 della Costituzione: e invero la disposizione denunciata, che ha un contenuto identico all'art. 3 del d.lgs. n. 20 del 2006, col quale la delega è stata esercitata, ha esaurito la propria funzione con lo spirare del termine di sei mesi in essa previsto per l'esercizio della delega legislativa da parte del Governo. Non potendo la norma delegante spiegare effetti nei giudizi a quibus, la prospettata questione di costituzionalità difetta del requisito della rilevanza.