Sentenza 245/2007 (ECLI:IT:COST:2007:245)
Massima numero 31487
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
20/06/2007; Decisione del
20/06/2007
Deposito del 03/07/2007; Pubblicazione in G. U. 11/07/2007
Titolo
Ordinamento giudiziario - Conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado - Disciplina transitoria per il periodo, compreso tra il 30 luglio 2005 e il 31 luglio 2007 - Partecipazione alla procedura selettiva limitata ai soli magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo - Eccepita inammissibilità della questione per inapplicabilità delle norme censurate nei giudizi - Reiezione.
Ordinamento giudiziario - Conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado - Disciplina transitoria per il periodo, compreso tra il 30 luglio 2005 e il 31 luglio 2007 - Partecipazione alla procedura selettiva limitata ai soli magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo - Eccepita inammissibilità della questione per inapplicabilità delle norme censurate nei giudizi - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 45, della legge 25 luglio 2005, n. 150, censurata in riferimento agli artt. 3, 97 e 105 Cost., va disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata sul rilievo dell'inapplicabilità della norma censurata, in quanto introduttiva di una disciplina transitoria che ha cessato di avere efficacia dal 28 gennaio 2006. Una delle ordinanze di rimessione chiarisce infatti con adeguati richiami all'epoca di adozione dei provvedimenti impugnati, la rilevanza dell'esito dell'incidente ai fini della definizione del procedimento principale, nel quale il Tribunale deve fare applicazione proprio della disposizione censurata.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 45, della legge 25 luglio 2005, n. 150, censurata in riferimento agli artt. 3, 97 e 105 Cost., va disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata sul rilievo dell'inapplicabilità della norma censurata, in quanto introduttiva di una disciplina transitoria che ha cessato di avere efficacia dal 28 gennaio 2006. Una delle ordinanze di rimessione chiarisce infatti con adeguati richiami all'epoca di adozione dei provvedimenti impugnati, la rilevanza dell'esito dell'incidente ai fini della definizione del procedimento principale, nel quale il Tribunale deve fare applicazione proprio della disposizione censurata.
Atti oggetto del giudizio
legge
25/07/2005
n. 150
art. 2
co. 45
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 105
Altri parametri e norme interposte