Sentenza 245/2007 (ECLI:IT:COST:2007:245)
Massima numero 31487
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  20/06/2007;  Decisione del  20/06/2007
Deposito del 03/07/2007; Pubblicazione in G. U. 11/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31485  31486  31488  31489


Titolo
Ordinamento giudiziario - Conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado - Disciplina transitoria per il periodo, compreso tra il 30 luglio 2005 e il 31 luglio 2007 - Partecipazione alla procedura selettiva limitata ai soli magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo - Eccepita inammissibilità della questione per inapplicabilità delle norme censurate nei giudizi - Reiezione.

Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 45, della legge 25 luglio 2005, n. 150, censurata in riferimento agli artt. 3, 97 e 105 Cost., va disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata sul rilievo dell'inapplicabilità della norma censurata, in quanto introduttiva di una disciplina transitoria che ha cessato di avere efficacia dal 28 gennaio 2006. Una delle ordinanze di rimessione chiarisce infatti con adeguati richiami all'epoca di adozione dei provvedimenti impugnati, la rilevanza dell'esito dell'incidente ai fini della definizione del procedimento principale, nel quale il Tribunale deve fare applicazione proprio della disposizione censurata.

Atti oggetto del giudizio

legge  25/07/2005  n. 150  art. 2  co. 45

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 105

Altri parametri e norme interposte