Sentenza 245/2007 (ECLI:IT:COST:2007:245)
Massima numero 31488
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
20/06/2007; Decisione del
20/06/2007
Deposito del 03/07/2007; Pubblicazione in G. U. 11/07/2007
Titolo
Ordinamento giudiziario - Conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado - Disciplina transitoria per il periodo, compreso tra il 30 luglio 2005 e il 31 luglio 2007 - Partecipazione alla procedura selettiva limitata ai soli magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo - Conseguente esclusione dei magistrati che alla predetta data abbiano compiuto il sessantaseiesimo anno di età - Irragionevolezza manifesta per i magistrati che hanno esercitato il diritto al prolungamento del servizio oltre la data di ordinario collocamento a riposo - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento degli ulteriori profili.
Ordinamento giudiziario - Conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado - Disciplina transitoria per il periodo, compreso tra il 30 luglio 2005 e il 31 luglio 2007 - Partecipazione alla procedura selettiva limitata ai soli magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo - Conseguente esclusione dei magistrati che alla predetta data abbiano compiuto il sessantaseiesimo anno di età - Irragionevolezza manifesta per i magistrati che hanno esercitato il diritto al prolungamento del servizio oltre la data di ordinario collocamento a riposo - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento degli ulteriori profili.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, gli artt. 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005 e 3 del d.lgs. n. 20 del 2006, nella parte in cui tali norme non prevedono che alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi direttivi di uffici giudiziari di primo e di secondo grado possano partecipare magistrati che, per avere esercitato il diritto al prolungamento del servizio oltre la data di ordinario collocamento a riposo, previsto dalle nome vigenti, assicurino comunque la permanenza nell'incarico per almeno quattro anni. L'individuazione del punto di riferimento, per il compimento dei quattro anni di servizio rimanenti, nella data di ordinario collocamento a riposo era ragionevole in un contesto normativo ove si prevedeva che comunque, dopo sei anni al massimo, l'incarico stesso dovesse essere affidato ad altri, ma cessa di esserlo in un assetto in cui, venuto meno tale limite, coloro che hanno ottenuto un incarico direttivo prima del compimento dei sessantasei anni, possono continuare a mantenerlo fino a settantacinque anni, mentre restano irragionevolmente esclusi per sempre coloro che non lo hanno ottenuto, ancorché, avvalendosi del diritto a prolungare la propria permanenza nei ruoli della magistratura, sancito dall'art. 16, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, siano ugualmente in grado di assicurare almeno quattro anni di servizio. Peraltro, vanificato lo scopo di riservare gli incarichi direttivi a magistrati relativamente meno anziani e di garantirne la rotazione, risulta altresì frustrata la ratio legis sottesa alla disciplina «a regime» prevista dalla legge di delega. L'irragionevolezza della disposizione si è inevitabilmente trasmessa all'art. 3 del d.lgs. n. 20 del 2006, attuativo di una delega che riproduce integralmente detta disciplina transitoria.
Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, gli artt. 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005 e 3 del d.lgs. n. 20 del 2006, nella parte in cui tali norme non prevedono che alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi direttivi di uffici giudiziari di primo e di secondo grado possano partecipare magistrati che, per avere esercitato il diritto al prolungamento del servizio oltre la data di ordinario collocamento a riposo, previsto dalle nome vigenti, assicurino comunque la permanenza nell'incarico per almeno quattro anni. L'individuazione del punto di riferimento, per il compimento dei quattro anni di servizio rimanenti, nella data di ordinario collocamento a riposo era ragionevole in un contesto normativo ove si prevedeva che comunque, dopo sei anni al massimo, l'incarico stesso dovesse essere affidato ad altri, ma cessa di esserlo in un assetto in cui, venuto meno tale limite, coloro che hanno ottenuto un incarico direttivo prima del compimento dei sessantasei anni, possono continuare a mantenerlo fino a settantacinque anni, mentre restano irragionevolmente esclusi per sempre coloro che non lo hanno ottenuto, ancorché, avvalendosi del diritto a prolungare la propria permanenza nei ruoli della magistratura, sancito dall'art. 16, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, siano ugualmente in grado di assicurare almeno quattro anni di servizio. Peraltro, vanificato lo scopo di riservare gli incarichi direttivi a magistrati relativamente meno anziani e di garantirne la rotazione, risulta altresì frustrata la ratio legis sottesa alla disciplina «a regime» prevista dalla legge di delega. L'irragionevolezza della disposizione si è inevitabilmente trasmessa all'art. 3 del d.lgs. n. 20 del 2006, attuativo di una delega che riproduce integralmente detta disciplina transitoria.
Atti oggetto del giudizio
legge
25/07/2005
n. 150
art. 2
co. 45
decreto legislativo
16/01/2006
n. 20
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 105
Altri parametri e norme interposte