Sentenza 245/2007 (ECLI:IT:COST:2007:245)
Massima numero 31489
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  20/06/2007;  Decisione del  20/06/2007
Deposito del 03/07/2007; Pubblicazione in G. U. 11/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31485  31486  31487  31488


Titolo
Ordinamento giudiziario - Disciplina concernente il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità - Partecipazione alla procedura selettiva limitata ai soli magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo - Illegittimità costituzionale consequenziale 'in parte qua'.

Testo
Va dichiarata, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, degli artt. 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005 e 2 del d.lgs. n. 20 del 2006, nella parte in cui tali norme non prevedono che alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi direttivi di uffici giudiziari di legittimità possano partecipare magistrati che, per avere esercitato il diritto al prolungamento del servizio oltre la data di ordinario collocamento a riposo, previsto dalle nome vigenti, assicurino comunque la permanenza nell'incarico per almeno due anni. E invero, fermo il periodo di due anni di servizio che gli aspiranti a tali incarichi devono assicurare, in quanto trattasi di condizione frutto di una scelta insindacabile del legislatore, valgono le medesime considerazioni che hanno sorretto la declaratoria di illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, degli artt. 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005 e 3 del d.lgs. n. 20 del 2006.

Atti oggetto del giudizio

legge  25/07/2005  n. 150  art. 2  co. 45

decreto legislativo  16/01/2006  n. 20  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27