Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento dei danni conseguenti a dichiarazioni di un parlamentare asseritamene diffamatorie - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati delle dichiarazioni rilasciate dal parlamentare - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma, sezione prima civile - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e le attività parlamentari - Riproduzione solo parziale e sintetica delle dichiarazioni del parlamentare oggetto della delibera di insindacabilità - Inammissibilità del ricorso.
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma, prima sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati, avente ad oggetto la deliberazione con cui l'Assemblea, nella seduta del 3 dicembre 2003, ha affermato che i fatti oggetto di domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta nel giudizio civile, promosso da un deputato nei confronti di taluni giornalisti, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (doc. IV-quater, n. 66). Infatti, il Tribunale ricorrente non ha riprodotto in modo testuale le dichiarazioni del parlamentare ritenute diffamatorie, oggetto della impugnata delibera di insindacabilità, ma ha operato una propria sintesi delle predette dichiarazioni. Tale modalità espositiva, che si traduce in una rielaborazione parziale dei presupposti di fatto del conflitto, non permette di apprezzare le dichiarazioni rilevanti ai fini della corretta valutazione del significato complessivo delle stesse e, quindi, di accertare il nesso funzionale con atti parlamentari tipici di cui esse possano eventualmente costituire sostanziale divulgazione.
- In senso analogo, v. citate sentenze n. 383/2006, n. 79/2005.