Sentenza 247/2007 (ECLI:IT:COST:2007:247)
Massima numero 31491
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  20/06/2007;  Decisione del  20/06/2007
Deposito del 03/07/2007; Pubblicazione in G. U. 11/07/2007
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento dei danni conseguenti a dichiarazioni rese a mezzo stampa da un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Roma, prima sezione civile - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e le attività parlamentari - Riproduzione solo parziale delle dichiarazioni del parlamentare oggetto della delibera di insindacabilità, liberamente rielaborate dal Tribunale ricorrente - Inammissibilità del ricorso.

Testo

E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale civile di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione adottata il 23 marzo 2005 (doc. IV - quater, n. 26), con cui si è ritenuto che i fatti, per i quali è in corso il procedimento civile avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni sofferti dalla parte attrice, a seguito della pubblicazione di tre articoli asseritamente diffamatori a firma del convenuto, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Infatti l'autorità giudiziaria ha riprodotto solo alcuni stralci del contenuto testuale delle dichiarazioni rese extra moenia dal senatore interessato (contenuto che è invece necessario ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni del parlamentare e gli eventuali atti tipici) e ha ricostruito il significato delle dichiarazioni del parlamentare attraverso una libera rielaborazione delle stesse, così realizzando una impropria sovrapposizione tra l'oggettiva rilevanza delle opinioni espresse dal senatore e l'interpretazione soggettiva che ne è stata data» dall'autorità giudiziaria, il che non consente di cogliere in modo esaustivo l'oggetto del contendere. Le carenze descritte comportano così la non autosufficienza dell'atto introduttivo del giudizio che si traduce, a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 26 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel difetto di un requisito essenziale del ricorso.

- In senso analogo, v. citata sentenza n. 79/2005.



Atti oggetto del giudizio

deliberazione del Senato della Repubblica  23/03/2005  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art. 26