Ordinanza 248/2007 (ECLI:IT:COST:2007:248)
Massima numero 31492
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  20/06/2007;  Decisione del  20/06/2007
Deposito del 03/07/2007; Pubblicazione in G. U. 11/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31493


Titolo
Previdenza e assistenza - Corte dei Conti - Giudizi in materia di pensioni - Istituzione del collegio medico-legale del Ministero della Difesa, quale organo di consulenza, composto da ufficiali medici in rapporto di dipendenza gerarchica con la rispettiva Forza Armata di appartenenza - Dedotta violazione dei principi di terzietà e indipendenza dei componenti nei giudizi in cui è parte il Ministero della difesa e lamentato contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'Amministrazione della giustizia - Non applicabilità delle disposizioni impugnate nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 97, 108 e 111 della Costituzione, per dedotta violazione dei principi di terzietà e indipendenza dei militari componenti l'istituito collegio medico-legale del Ministero della difesa e lamentato contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'Amministrazione della giustizia, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 11-bis e 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416, degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 22 dicembre 1980, n. 913. Difatti, nel giudizio a quo, il mezzo di indagine del quale si discute ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermità denunciate dal ricorrente è il parere della commissione medico-legale istituita presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, non quello del collegio medico-legale; di talché non sono destinate a trovare applicazione le disposizioni degli impugnati artt. 11, 11-bis e 12 della legge n. 416 del 1926 e 2, 3, 4, 5 e 6 della legge n. 913 del 1980, che tale ultimo organo istituiscono, prevedendone una sezione speciale distaccata in permanenza presso la Corte dei conti, con una composizione originariamente affidata a soli ufficiali medici e che oggi vede anche la presenza, fino ad un terzo dell'organico, di medici civili convenzionati.



Atti oggetto del giudizio

legge  11/03/1926  n. 416  art. 11  co. 

legge  11/03/1926  n. 416  art. 11  co. 

legge  11/03/1926  n. 416  art. 12  co. 

legge  22/12/1980  n. 913  art. 2  co. 

legge  22/12/1980  n. 913  art. 3  co. 

legge  22/12/1980  n. 913  art. 4  co. 

legge  22/12/1980  n. 913  art. 5  co. 

legge  22/12/1980  n. 913  art. 6  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 108

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte