Previdenza e assistenza - Corte dei Conti - Giudizi in materia di pensioni - Istituzione del collegio medico-legale del Ministero della Difesa, quale organo di consulenza, composto da ufficiali medici in rapporto di dipendenza gerarchica con la rispettiva Forza Armata di appartenenza - Dedotta violazione dei principi di terzietà e indipendenza dei componenti nei giudizi in cui è parte il Ministero della difesa e lamentato contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'Amministrazione della giustizia - Non applicabilità delle disposizioni impugnate nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 97, 108 e 111 della Costituzione, per dedotta violazione dei principi di terzietà e indipendenza dei militari componenti l'istituito collegio medico-legale del Ministero della difesa e lamentato contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'Amministrazione della giustizia, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 11-bis e 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416, degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 22 dicembre 1980, n. 913. Difatti, nel giudizio a quo, il mezzo di indagine del quale si discute ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermità denunciate dal ricorrente è il parere della commissione medico-legale istituita presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, non quello del collegio medico-legale; di talché non sono destinate a trovare applicazione le disposizioni degli impugnati artt. 11, 11-bis e 12 della legge n. 416 del 1926 e 2, 3, 4, 5 e 6 della legge n. 913 del 1980, che tale ultimo organo istituiscono, prevedendone una sezione speciale distaccata in permanenza presso la Corte dei conti, con una composizione originariamente affidata a soli ufficiali medici e che oggi vede anche la presenza, fino ad un terzo dell'organico, di medici civili convenzionati.