Sentenza 40/2023 (ECLI:IT:COST:2023:40)
Massima numero 45371
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  11/01/2023;  Decisione del  11/01/2023
Deposito del 10/03/2023; Pubblicazione in G. U. 15/03/2023
Massime associate alla pronuncia:  45325  45370


Titolo
Agricoltura e zootecnia - Indicazioni geografiche e denominazioni di origine - Strutture di controllo delle produzioni agricole e alimentari protette (DOP o IGP) - Inadempienze alle prescrizioni o agli obblighi, impartiti dalle competenti autorità pubbliche, comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del relativo tariffario - Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria «di euro cinquantamila», anziché «da un minimo di diecimila a un massimo di cinquantamila euro» - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 008003).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., in combinato disposto con gli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, l'art. 4, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 297 del 2004, nella parte in cui prevede, per ogni inadempienza alle prescrizioni o agli obblighi impartiti dalle competenti autorità pubbliche agli organismi di controllo delle DOP o IGP, la sanzione amministrativa pecuniaria «di euro cinquantamila», anziché «da un minimo di diecimila a un massimo di cinquantamila euro». La disposizione censurata dalla Corte di cassazione, sez. seconda civile, equipara le condotte più gravi e pericolose a quelle di minor rilievo, stabilendo per tutte una sanzione in misura fissa, in aperto contrasto con il principio di proporzionalità delle sanzioni. Se, infatti, la sanzione in esame è diretta a una categoria peculiare e omogenea di soggetti, il cui compito è quello di verificare il rispetto delle regole sulle produzioni agroalimentari DOP o IGP, a presidio di interessi di sicuro rilievo, quali la concorrenza leale, il legittimo impiego economico del nome e la corretta informazione dei consumatori, ciò non giustifica l'assoggettamento alla stessa sanzione di tutti gli illeciti a tali imprese imputabili. La sanzione non può, in questa occasione, essere eliminata puramente e semplicemente, per effetto della pronuncia di accoglimento, ed è necessario preservare la capacità dell'ordinamento di reagire efficacemente alla commissione di condotte illecite, soprattutto perché la normativa in esame trae origine dall'adesione all'Unione europea e costituisce attuazione della disciplina sovranazionale. La rimozione del vulnus costituzionale deve, quindi, passare attraverso la sostituzione della sanzione censurata con altra conforme a Costituzione, individuando una misura sanzionatoria graduabile, la cui applicazione sia di volta in volta modulata in base alle caratteristiche degli illeciti commessi. Occorre, dunque, attingere a precisi punti di riferimento, nel tessuto normativo, per fissare il minimo edittale; la soluzione è offerta, nella specie, dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 20 del 2018, che punisce con sanzione graduabile le violazioni degli organismi di controllo sui prodotti BIO, il cui sistema di tutela, anch'esso di matrice europea, è parallelo e complessivamente simile a quello concernente i prodotti DOP e IGP, in particolare per quanto attiene alla disciplina dei controlli assoggettate alla medesima regolamentazione. La misura sanzionatoria indicata s'intende naturalmente modificabile dal legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, con altra, purché rispettosa del principio di proporzionalità. (Precedenti: S. 185/021 - mass. 44242; S. 40/2019 - mass. 42188; S. 236/2016 - mass. 39110).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  19/11/2004  n. 297  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 1