Previdenza e assistenza - Corte dei Conti - Giudizi in materia di pensioni - Accertamento delle infermità - Possibilità per il giudice contabile di richiedere agli ospedali militari o civili aventi sede nella Regione pareri medico-legali o visite dirette - Dedotta violazione dei principi di terzietà e indipendenza dei militari componenti l'istituito collegio medico-legale del Ministero della difesa e lamentato contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'Amministrazione della giustizia - Questione formulata nei confronti di una norma non pertinente ai fini della soluzione del dubbio di costituzionalità - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 97, 108 e 111 della Costituzione, per dedotta violazione dei principi di terzietà e indipendenza dei militari componenti l'istituito collegio medico-legale del Ministero della difesa e lamentato contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'Amministrazione della giustizia, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, per la parte in cui richiama l'art. 2, secondo comma, della legge 8 ottobre 1984, n. 658. Invero l'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 453 del 1993, estende a tutte le Sezioni regionali della Corte dei conti, comprese quelle già istituite, la disposizione - contenuta nell'art. 2 della legge n. 658 del 1984 - che dà la possibilità al giudice contabile, nei giudizi pensionistici, di richiedere agli ospedali civili o militari, aventi sede nella Regione, pareri medico-legali. Orbene, detta norma non disciplina la composizione della commissione medico-legale, la quale è prevista da un atto, il decreto ministeriale 10 luglio 1989, che non rientra tra quelli suscettibili di sindacato di legittimità costituzionale ad opera della Corte.