Ordinanza 249/2007 (ECLI:IT:COST:2007:249)
Massima numero 31494
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
20/06/2007; Decisione del
20/06/2007
Deposito del 03/07/2007; Pubblicazione in G. U. 11/07/2007
Titolo
Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Ritardato versamento dell'Iva trimestrale - Irrogazione della sanzione, vigente al momento del fatto, nella misura da due a quattro volte l'importo non versato - Lamentato contrasto con il principio di ragionevolezza - Non applicabilità della disposizione impugnata nel giudizio 'a quo' - Conseguente difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Ritardato versamento dell'Iva trimestrale - Irrogazione della sanzione, vigente al momento del fatto, nella misura da due a quattro volte l'importo non versato - Lamentato contrasto con il principio di ragionevolezza - Non applicabilità della disposizione impugnata nel giudizio 'a quo' - Conseguente difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), sollevata con riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione. Infatti, di tale disposizione il rimettente non deve fare applicazione nel giudizio principale, in quanto alla fattispecie non è applicabile la sanzione prevista da detto articolo, vigente al momento della commissione della violazione (4 maggio 1995), perché tale disposizione prevede una sanzione piú grave (da due a quattro volte l'importo non versato) di quella successivamente prevista per la stessa violazione dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 (30 per cento dell'importo non versato), con conseguente applicabilità di quest'ultimo articolo, quale legge più favorevole, in forza del principio del favor rei, introdotto dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 ed entrato in vigore anteriormente all'instaurazione del giudizio principale.
Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), sollevata con riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione. Infatti, di tale disposizione il rimettente non deve fare applicazione nel giudizio principale, in quanto alla fattispecie non è applicabile la sanzione prevista da detto articolo, vigente al momento della commissione della violazione (4 maggio 1995), perché tale disposizione prevede una sanzione piú grave (da due a quattro volte l'importo non versato) di quella successivamente prevista per la stessa violazione dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 (30 per cento dell'importo non versato), con conseguente applicabilità di quest'ultimo articolo, quale legge più favorevole, in forza del principio del favor rei, introdotto dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 ed entrato in vigore anteriormente all'instaurazione del giudizio principale.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
26/10/1972
n. 633
art. 44
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Altri parametri e norme interposte