Ordinanza 249/2007 (ECLI:IT:COST:2007:249)
Massima numero 31495
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
20/06/2007; Decisione del
20/06/2007
Deposito del 03/07/2007; Pubblicazione in G. U. 11/07/2007
Titolo
Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Ritardato versamento dell'Iva trimestrale - Applicabilità dell'istituto del «ravvedimento operoso» nel caso di ritardato pagamento in buona fede dell'imposta - Mancata previsione - Lamentato contrasto con il principio di ragionevolezza - Inapplicabilità delle disposizioni censurate al caso di specie - Conseguente difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Ritardato versamento dell'Iva trimestrale - Applicabilità dell'istituto del «ravvedimento operoso» nel caso di ritardato pagamento in buona fede dell'imposta - Mancata previsione - Lamentato contrasto con il principio di ragionevolezza - Inapplicabilità delle disposizioni censurate al caso di specie - Conseguente difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), sollevata con riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, perché, nell'escludere l'applicazione dell'istituto del "ravvedimento operoso" nel caso di ritardato pagamento in buona fede dell'imposta sul valore aggiunto, riserverebbero irragionevolmente un trattamento sanzionatorio più sfavorevole all'ipotesi in cui (come nella specie) il ritardo nel pagamento sia contenuto in trenta giorni dalla commissione della violazione e sia dovuto ad un errore commesso in buona fede dal contribuente, rispetto alla più grave ipotesi in cui quest'ultimo, pur scientemente ritardando fino a trenta giorni il versamento cui è tenuto, può godere del beneficio della riduzione della sanzione per "ravvedimento operoso", mediante il contestuale versamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi moratori. Infatti, le disposizioni censurate non sono applicabili nella specie, ancorché l'art. 25, comma 1, dello stesso decreto legislativo preveda l'applicazione delle disposizioni da esso recate - e quindi anche di quelle denunciate - alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata ancora irrogata alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, e cioè alla data del 1° aprile 1998, in quanto: a) la violazione consistente nel tardivo pagamento dell'IVA è stata commessa il 4 maggio 1995 e, pertanto, l'efficacia retroattiva stabilita in via generale dal menzionato art. 25, comma 1, è impedita dalla già intervenuta scadenza, alla data dell'entrata in vigore della norma censurata (1° aprile 1998), del termine da questa previsto per la regolarizzazione del mancato pagamento del tributo o dell'acconto, e cioè trenta giorni dalla data della violazione (quindi, entro il 3 giugno 1995); b) il contribuente, per ottenere la riduzione delle sanzioni, avrebbe dovuto provvedere alla regolarizzazione della violazione ai sensi e nei termini di cui all'art. 48, primo comma, primo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, vigente al momento della violazione medesima, e cioè entro trenta giorni dalla scadenza del termine relativo alla liquidazione nella quale l'operazione doveva essere computata; ovvero, con applicazione di sanzioni gradatamente maggiorate in relazione alla data della regolarizzazione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo, oppure - ancora - entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo.
Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), sollevata con riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, perché, nell'escludere l'applicazione dell'istituto del "ravvedimento operoso" nel caso di ritardato pagamento in buona fede dell'imposta sul valore aggiunto, riserverebbero irragionevolmente un trattamento sanzionatorio più sfavorevole all'ipotesi in cui (come nella specie) il ritardo nel pagamento sia contenuto in trenta giorni dalla commissione della violazione e sia dovuto ad un errore commesso in buona fede dal contribuente, rispetto alla più grave ipotesi in cui quest'ultimo, pur scientemente ritardando fino a trenta giorni il versamento cui è tenuto, può godere del beneficio della riduzione della sanzione per "ravvedimento operoso", mediante il contestuale versamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi moratori. Infatti, le disposizioni censurate non sono applicabili nella specie, ancorché l'art. 25, comma 1, dello stesso decreto legislativo preveda l'applicazione delle disposizioni da esso recate - e quindi anche di quelle denunciate - alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata ancora irrogata alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, e cioè alla data del 1° aprile 1998, in quanto: a) la violazione consistente nel tardivo pagamento dell'IVA è stata commessa il 4 maggio 1995 e, pertanto, l'efficacia retroattiva stabilita in via generale dal menzionato art. 25, comma 1, è impedita dalla già intervenuta scadenza, alla data dell'entrata in vigore della norma censurata (1° aprile 1998), del termine da questa previsto per la regolarizzazione del mancato pagamento del tributo o dell'acconto, e cioè trenta giorni dalla data della violazione (quindi, entro il 3 giugno 1995); b) il contribuente, per ottenere la riduzione delle sanzioni, avrebbe dovuto provvedere alla regolarizzazione della violazione ai sensi e nei termini di cui all'art. 48, primo comma, primo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, vigente al momento della violazione medesima, e cioè entro trenta giorni dalla scadenza del termine relativo alla liquidazione nella quale l'operazione doveva essere computata; ovvero, con applicazione di sanzioni gradatamente maggiorate in relazione alla data della regolarizzazione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo, oppure - ancora - entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
18/12/1997
n. 472
art. 13
co. 1
decreto legislativo
18/12/1997
n. 472
art. 13
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Altri parametri e norme interposte