Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Ritardato versamento dell'Iva trimestrale - Irrogazione di sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato - Lamentata irragionevole identità di trattamento sanzionatorio rispetto alle più gravi ipotesi di omesso o parziale pagamento dell'imposta - Individuazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni rimessa alla discrezionalità del legislatore - Esercizio non arbitrario né irragionevole della scelta legislativa - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), sollevata con riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui tale disposizione non prevede una graduazione della sanzione per i tre diversi casi di omesso, parziale o ritardato versamento dell'imposta. Infatti, la sollevata questione si risolve nella critica alla scelta discrezionale effettuata dal legislatore, tra una pluralità di soluzioni costituzionalmente legittime, in ordine all'entità delle sanzioni applicabili alla violazione contestata alla contribuente, tenuto conto che: a) la discrezionalità legislativa circa l'individuazione delle condotte punibili, la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni può essere censurata, in sede di giudizio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza; b) la norma censurata non appare né arbitraria né irragionevole, perché la previsione, per ciascuna delle tre suddette ipotesi di violazione, dell'identica sanzione pecuniaria del 30 per cento dell'importo non versato è conforme al principio (vigente anche nell'ordinamento civile, in forza dell'art. 1218 del codice civile) dell'equiparazione - ai fini della configurabilità dell'inadempimento dell'obbligazione - tra mancata ed inesatta esecuzione della prestazione; c) nella specie, l'eventuale differenziazione delle sanzioni in relazione al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione non trova ostacolo nella norma denunciata, ma consegue all'applicazione delle attenuanti previste dal citato art. 48, primo comma, primo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale consente la regolarizzazione, entro un certo termine, degli adempimenti omessi od irregolarmente eseguiti, in difetto della quale la violazione resta sanzionata come in origine.
- Citate, con riguardo ai limiti che incontra la discrezionalità legislativa nell'individuazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, le sentenze n. 22/2007, n. 325 e n. 144/2005, n. 364/2004; e le ordinanze n. 71/2007, n. 346, n. 292, n. 169 e n. 45/2006, n. 158 e n. 364/2004.