Ordinanza 249/2007 (ECLI:IT:COST:2007:249)
Massima numero 31497
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
20/06/2007; Decisione del
20/06/2007
Deposito del 03/07/2007; Pubblicazione in G. U. 11/07/2007
Titolo
Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Ritardato pagamento in buona fede dell'Iva trimestrale - Applicazione di circostanze attenuanti - Mancata previsione - Dedotta disparità di trattamento rispetto all'ipotesi del ritardato versamento dell'imposta con «contestuale» pagamento della soprattassa - Eterogeneità delle situazioni poste a raffronto - Manifesta infondatezza della questione.
Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Ritardato pagamento in buona fede dell'Iva trimestrale - Applicazione di circostanze attenuanti - Mancata previsione - Dedotta disparità di trattamento rispetto all'ipotesi del ritardato versamento dell'imposta con «contestuale» pagamento della soprattassa - Eterogeneità delle situazioni poste a raffronto - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale concernente il combinato disposto degli artt. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 e 48, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, sollevata con riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui esclude l'applicazione di attenuanti nell'ipotesi di ritardato pagamento in buona fede dell'imposta. Il giudice a quo pone infatti a raffronto situazioni radicalmente diverse, nel denunciare come irragionevole la disparità di trattamento sanzionatorio tra detta ipotesi (comportante l'irrogazione della sanzione nella misura ordinaria) e quella di ritardato versamento dell'imposta, con "contestuale" pagamento di soprattassa entro un certo termine e prima dell'inizio delle procedure di constatazione della violazione (comportante l'inflizione, in luogo della più grave sanzione ordinaria, di una soprattassa proporzionale all'importo non versato), in quanto, mentre nel primo caso il contribuente non denuncia la violazione da lui commessa (e, quindi, non evita all'ufficio tributario di procedere alla relativa constatazione) né corrisponde spontaneamente alcun importo a titolo di soprattassa per il ritardo, nel secondo caso previene la constatazione della violazione e sana l'irregolarità corrispondendo, nel termine fissato dalla legge, anche la soprattassa, «contestualmente» al tributo, venendo soddisfatta solo in tale ultima ipotesi la ratio legislativa di concedere un'agevolazione fiscale al contribuente che eviti agli uffici tributari di procedere ad onerose constatazioni della violazione tributaria commessa.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale concernente il combinato disposto degli artt. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 e 48, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, sollevata con riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui esclude l'applicazione di attenuanti nell'ipotesi di ritardato pagamento in buona fede dell'imposta. Il giudice a quo pone infatti a raffronto situazioni radicalmente diverse, nel denunciare come irragionevole la disparità di trattamento sanzionatorio tra detta ipotesi (comportante l'irrogazione della sanzione nella misura ordinaria) e quella di ritardato versamento dell'imposta, con "contestuale" pagamento di soprattassa entro un certo termine e prima dell'inizio delle procedure di constatazione della violazione (comportante l'inflizione, in luogo della più grave sanzione ordinaria, di una soprattassa proporzionale all'importo non versato), in quanto, mentre nel primo caso il contribuente non denuncia la violazione da lui commessa (e, quindi, non evita all'ufficio tributario di procedere alla relativa constatazione) né corrisponde spontaneamente alcun importo a titolo di soprattassa per il ritardo, nel secondo caso previene la constatazione della violazione e sana l'irregolarità corrispondendo, nel termine fissato dalla legge, anche la soprattassa, «contestualmente» al tributo, venendo soddisfatta solo in tale ultima ipotesi la ratio legislativa di concedere un'agevolazione fiscale al contribuente che eviti agli uffici tributari di procedere ad onerose constatazioni della violazione tributaria commessa.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
18/12/1997
n. 472
art. 13
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
26/10/1972
n. 633
art. 48
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Altri parametri e norme interposte