Ordinanza 250/2007 (ECLI:IT:COST:2007:250)
Massima numero 31499
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  20/06/2007;  Decisione del  20/06/2007
Deposito del 03/07/2007; Pubblicazione in G. U. 11/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31498  31500  31501


Titolo
Finanza regionale - Legge della Regione Siciliana - Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003 - Assegnazione alle Province, per l'anno 2003, di 144.634 migliaia di euro, al netto del gettito dell'imposta sulle assicurazioni RCA, stimato in 60.000 migliaia di euro - Riduzione, per l'anno 2004, in misura pari a 60.000 migliaia di euro - Denunciata violazione dell'autonomia amministrativa e finanziaria degli enti locali - Eccezione di inammissibilità per genericità delle censure - Reiezione.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64, della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per genericità delle censure, poiché queste hanno un oggetto specifico, concernendo, come risulta dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione, i soli commi 2 e 4 dell'art. 64.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  16/04/2003  n. 4  art. 64  co. 2

legge della Regione siciliana  16/04/2003  n. 4  art. 64  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte