Ordinanza 250/2007 (ECLI:IT:COST:2007:250)
Massima numero 31500
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  20/06/2007;  Decisione del  20/06/2007
Deposito del 03/07/2007; Pubblicazione in G. U. 11/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31498  31499  31501


Titolo
Finanza regionale - Legge della Regione Siciliana - Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003 - Assegnazione alle Province, per l'anno 2003, di 144.634 migliaia di euro, al netto del gettito dell'imposta sulle assicurazioni RCA, stimato in 60.000 migliaia di euro - Riduzione, per l'anno 2004, in misura pari a 60.000 migliaia di euro - Denunciata violazione dell'autonomia amministrativa e finanziaria degli enti locali - Eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Reiezione.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64, della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4, va rigettata l'eccezione di inammissibilità delle questioni per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza. La motivazione, sul punto, dell'ordinanza di rimessione seppure sintetica, è sufficiente, perché il rimettente deduce che la norma censurata, riducendo l'entità delle somme da destinare alle Province, víola l'autonomia finanziaria di queste ultime, garantita dagli evocati parametri costituzionali e dall'art. 60, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997, il quale avrebbe, a suo dire, la funzione «di assicurare l'autonomia degli enti locali, anche mediante l'attribuzione ad essi di risorse finanziarie costituite da prelievi tributari, effettuati nel territorio di detti enti».



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  16/04/2003  n. 4  art. 64  co. 2

legge della Regione siciliana  16/04/2003  n. 4  art. 64  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte