Finanza regionale - Legge della Regione Siciliana - Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003 - Assegnazione alle Province, per l'anno 2003, di 144.634 migliaia di euro, al netto del gettito dell'imposta sulle assicurazioni RCA, stimato in 60.000 migliaia di euro - Riduzione, per l'anno 2004, in misura pari a 60.000 migliaia di euro - Denunciata violazione dell'autonomia amministrativa e finanziaria degli enti locali - Omessa motivazione sulla applicabilità alla Regione Siciliana degli artt. 118 e 119 Cost., in luogo dello statuto speciale - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 2 e 4, della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4, sollevata in riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, nella parte in cui, dopo aver «definitivamente» stimato, per l'esercizio 2003, in 60.000 migliaia di euro il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore attribuito alle Province regionali ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dispone che: a) per l'esercizio 2004, la complessiva assegnazione annuale a favore delle Province regionali, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, «è ridotta in base ad una stima, pari a 60.000 migliaia di euro, del gettito dell'anno 2003»; b) sulla base dei dati finali dell'anno 2003, comunicati ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è determinata la riduzione definitiva della medesima assegnazione; c) l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio. Considerato, infatti, che nella Regione Siciliana la materia della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, cui afferisce la norma censurata, è disciplinata, in attuazione dell'art. 36 dello statuto speciale, dall'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 - il quale prevede che spettano in via generale alla Regione «le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate» -, il rimettente avrebbe dovuto motivare in ordine all'applicabilità alla Regione Siciliana degli artt. 118 e 119 Cost., indicando le ragioni per le quali tali ultime disposizioni garantirebbero una maggiore autonomia della Regione e sarebbero perciò applicabili, in luogo di quelle statutarie, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.