Reati tributari - Condono fiscale - Previsione della non punibilità per determinati reati quale conseguenza del perfezionamento della procedura - Denunciata violazione delle norme costituzionali in materia di amnistia e di ulteriori parametri costituzionali - Incompleta descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' - Conseguente non autosufficienza dell'ordinanza di rimessione - Impossibilità di valutare la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53, 54, 79 e 112 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per i reati tributari in esso elencati, nel caso di perfezionamento della definizione dei processi verbali di constatazione da cui risultano i reati medesimi. Infatti il Tribunale rimettente ha omesso di precisare sia i reati oggetto del giudizio penale a quo, sia la data dell'esercizio dell'azione penale, sia la data della «formale conoscenza» da parte degli imputati di tale esercizio. Ne consegue che, non essendo possibile, in base al principio dell'autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, colmare le sopra evidenziate lacune attraverso l'esame diretto del fascicolo del giudizio principale, risulta impedita la valutazione dell'applicabilità della norma denunciata nel giudizio principale e, quindi, della rilevanza della sollevata questione.