Professioni - Professioni turistiche - Norme della Regione Toscana - Approvazione del testo unico del turismo - Istituzione dell'albo regionale delle guide alpine - Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni - Illegittimità costituzionale. (Classif. 203006).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, l’art. 126, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, che istituisce l’albo regionale delle guide alpine. La disposizione impugnata dal Governo, inserita nel t.u. turismo, si sovrappone a quanto previsto dalla legge n. 6 del 1989. In particolare, mentre essa definisce come esercizio stabile della professione l’attività svolta dalla guida alpina avente un recapito, anche stagionale, in Toscana ai fini dell’offerta delle proprie prestazioni, l’art. 4, comma 5, della legge n. 6 del 1989, non richiede, per l’iscrizione all’albo regionale un recapito, anche stagionale, nella regione, ma che in essa si svolga effettivamente la propria attività. In tal modo la disciplina impugnata lede la riserva dello Stato non solo all’individuazione delle figure professionali, ma anche alla definizione e disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l’esercizio delle relative professioni.