Sentenza 72/2025 (ECLI:IT:COST:2025:72)
Massima numero 46805
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  25/03/2025;  Decisione del  25/03/2025
Deposito del 23/05/2025; Pubblicazione in G. U. 28/05/2025
Massime associate alla pronuncia:  46802  46803  46804


Titolo
Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi in assenza o in difformità del titolo abilitativo – Norme della Regione siciliana – Vincolo di inedificabilità assoluta entro 150 metri dalla battigia – Prevalenza su strumenti urbanistici e regolamenti edilizi – Successiva estensione esplicita del vincolo anche ai privati, mediante novella interpretativa – Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza, irretroattività e riserva assoluta di legge in materia penale, certezza dei rapporti giuridici, tutela dell’affidamento, imparzialità e buon andamento, nonché del diritto, anche convenzionale, della proprietà privata – Rigetto delle questioni sollevate in via principale – Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza – Inammissibilità della questione. (Classif. 090009).

Testo

È dichiarata inammissibile, per difetto assoluto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal CGARS, sez. giurisd., in riferimento all’art. 97, secondo comma, Cost., dell’art. 2, comma 3, della legge reg. siciliana n. 15 del 1991. Il parametro è solo menzionato nel dispositivo delle ordinanze di rimessione, in totale assenza di argomenti a sostegno delle relative censure.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  30/04/1991  n. 15  art. 2  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 2

Altri parametri e norme interposte