Sentenza 196/2025 (ECLI:IT:COST:2025:196)
Massima numero 47270
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SANDULLI M. A.
Udienza Pubblica del  04/11/2025;  Decisione del  04/11/2025
Deposito del 23/12/2025; Pubblicazione in G. U. 24/12/2025
Massime associate alla pronuncia:  47253  47254  47255  47256  47257  47258  47259  47260  47261  47262  47263  47264  47265  47266  47267  47268  47269  47271  47272  47273  47274  47275  47276  47277  47278  47279  47280  47281  47282


Titolo
Professioni - Professioni turistiche - Norme della Regione Toscana - Approvazione del testo unico del turismo - Istituzione dell'albo regionale delle guide alpine - Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni - Illegittimità costituzionale. (Classif. 203006).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, l’art. 126, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, che istituisce l’albo regionale delle guide alpine. La disposizione impugnata dal Governo, inserita nel t.u. turismo, si sovrappone a quanto previsto dalla legge n. 6 del 1989. In particolare, mentre essa definisce come esercizio stabile della professione l’attività svolta dalla guida alpina avente un recapito, anche stagionale, in Toscana ai fini dell’offerta delle proprie prestazioni, l’art. 4, comma 5, della legge n. 6 del 1989, non richiede, per l’iscrizione all’albo regionale un recapito, anche stagionale, nella regione, ma che in essa si svolga effettivamente la propria attività. In tal modo la disciplina impugnata lede la riserva dello Stato non solo all’individuazione delle figure professionali, ma anche alla definizione e disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l’esercizio delle relative professioni.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  31/12/2024  n. 61  art. 126  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  02/01/1989  n. 6  art. 4    co. 5