Ordinanza 252/2007 (ECLI:IT:COST:2007:252)
Massima numero 31503
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  20/06/2007;  Decisione del  20/06/2007
Deposito del 03/07/2007; Pubblicazione in G. U. 11/07/2007
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Finanza regionale - Fondo perequativo nazionale - Compartecipazione all'IVA - Deliberazione del Consiglio dei ministri e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recanti la determinazione delle quote, in applicazione dei criteri di ripartizione di cui al decreto legislativo n. 56 del 2000 - Ricorso della Regione Campania per conflitto di attribuzione - Sopravvenuto annullamento degli atti impugnati da parte del TAR Lazio con sentenza passata in giudicato - Cessazione della materia del contendere.

Testo

Proposto ricorso per conflitto di attribuzione, qualora l'atto oggetto del conflitto (nella specie, la deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2004 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2004, recante la «Determinazione delle quote previste dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 - Anno 2002») sia stato successivamente annullato con sentenza passata in giudicato (nella specie, emessa dal TAR Lazio), va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

- Da ultimo, ordinanze n. 160/2004 e n. 168/2003.



Atti oggetto del giudizio

deliberazione del Consiglio dei ministri  14/05/2004  n.   art.   co. 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  14/05/2004  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119  co. 3

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  18/02/2000  n. 56  art. 2  

decreto legislativo  18/02/2000  n. 56  art. 7  

decreto legislativo  28/08/1997  n. 281  art. 3  

legge  13/05/1999  n. 133  art. 10    co. 1