Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa a carico di un senatore - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse adottata dal Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano - Ricorso dichiarato ammissibile - Deposito, effettuato tramite servizio postale, degli atti notificati oltre il termine di venti giorni dall'ultima notifica - Improcedibilità del giudizio.
Poiché ai sensi dell'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'atto introduttivo del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, una volta che il conflitto sia stato dichiarato ammissibile, deve essere, a cura del ricorrente, notificato alle controparti unitamente all'ordinanza ammissiva e quindi depositato nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, e, ai sensi dell'art. 30 delle medesime norme integrative, nel caso che il deposito avvenga a mezzo del servizio postale, ai fini dell'osservanza di tale termine vale la data di spedizione postale, qualora la spedizione avvenga oltre l'anzidetto termine, il deposito deve considerarsi tardivo, essendo il termine perentorio, con la conseguenza che il giudizio deve essere dichiarato improcedibile. (In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato improcedibile il giudizio relativo al conflitto di attribuzioni proposto dal G.I.P. del Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica).
- Da ultimo, ordinanze nn. 134 e 115/2007; nn. 438 e 408/2006.