Porti - Concessioni demaniali marittime per la realizzazione di strutture portuali - Procedura di collaudo, posta in essere dal Comune di Cattolica, della nuova darsena turistica interna - Nota ministeriale rivendicante la competenza amministrativa della Capitaneria di porto di Rimini - Conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Emilia-Romagna - Lesione delle attribuzioni legislative e amministrative degli enti territoriali minori - Non spettanza allo Stato della potestà in contestazione - Annullamento dell'atto impugnato - Assorbimento dell'ulteriore profilo di censura.
Non spettava allo Stato, e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito del porto di Cattolica e va, pertanto, annullata la nota dell'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, datata 3 aprile 2006, indirizzata alla Capitaneria di porto di Rimini e trasmessa, per conoscenza, al Comune di Cattolica in data 8 aprile 2006. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con l'atto impugnato, non ha tenuto conto del nuovo riparto di attribuzioni di competenza, delineato dalla riforma del Titolo V della parte II della Costituzione, essendosi limitato ad attrarre nella competenza statale il porto di Cattolica solo perché risultava ancora inserito nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995. Ma il richiamo effettuato nell'art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998 al predetto d.P.C.m. non conferisce a quest'ultimo «efficacia legislativa», né vale a sanare i vizi di legittimità che lo inficiano o comunque ad attribuire ad esso, in quanto tale, una nuova o diversa efficacia, ma semplicemente a definire per relationem la portata del limite introdotto dal decreto legislativo al conferimento di funzioni, con riferimento al contenuto dell'atto richiamato quale esiste attualmente nell'ordinamento, e nei limiti in cui l'efficacia ad esso propria tuttora sussista. Da ciò consegue che il nuovo assetto delle competenze, introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all'inserimento del porto di Cattolica nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995, ai fini del riparto delle funzioni amministrative, in quanto la sua caratterizzazione lo fa rientrare nella materia "turismo" che è attualmente di competenza legislativa residuale delle Regioni, con attribuzioni delle funzioni amministrative agli enti territoriali minori, secondo i criteri indicati dall'art. 118 della Costituzione. E' assorbita la censura relativa alla violazione del principio di leale collaborazione.
- Negli stessi termini, v., citate, sentenze n. 90 e n. 89/2006.