Lavori pubblici - Norme della legge finanziaria 2006 - Previsione per la copertura dei costi di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza a partire dal 2007 (e in via transitoria dal 2006) del ricorso al «finanziamento del mercato di competenza» - Deferimento all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici della determinazione annuale dell'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti vigilati e delle relative modalità di riscossione - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata lesione della potestà legislativa primaria e della correlata potestà amministrativa della Provincia autonoma in materia di lavori pubblici di interesse provinciale - Lamentata violazione dell'autonomia finanziaria provinciale - Riconducibilità dei contributi previsti dalle norme censurate alla categoria delle entrate tributarie statali e alla materia, di competenza esclusiva statale, «sistema tributario e contabile dello Stato» - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, della Costituzione, nonché agli artt. 8, numero 17, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella parte in cui stabilisce che: a) l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici provvede, dal 2007, alla copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, mediante «finanziamento del mercato di competenza», costituito dalle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza; b) l'Autorità determina annualmente - con propria delibera sottoposta all'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze - l'ammontare delle contribuzioni, nonché le relative modalità di riscossione; c) il versamento del contributo da parte degli operatori economici costituisce una condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. L'oggetto delle disposizioni impugnate è la disciplina dei contributi obbligatori gravanti sui soggetti sottoposti alla vigilanza dell'Autorità, fra i quali possono esservi anche le Regioni e le Province autonome quali «stazioni appaltanti». Tali contributi, in quanto costituiscono risorse per il funzionamento di un organo quale l'Autorità, chiamata a svolgere una funzione di vigilanza sui lavori pubblici unitaria a livello nazionale, sono riconducibili alla categoria delle entrate tributarie statali, di cui soddisfano i principali requisiti. Ne discende che le norme censurate costituiscono legittimo esercizio della competenza statale esclusiva in materia di «sistema tributario e contabile dello Stato» (art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione); né risulta vulnerata l'autonomia finanziaria regionale e provinciale, dato che l'introduzione della contribuzione obbligatoria a carico dei soggetti sottoposti alla vigilanza dell'Autorità, fra i quali possono esservi anche Regioni e Province autonome in qualità di stazioni appaltanti, è finalizzata alla realizzazione dell'obiettivo della manovra finanziaria di contenimento della spesa pubblica, con conseguente riduzione della disponibilità finanziaria di detti enti purché non tale da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale e da rendere insufficienti i mezzi finanziari dei quali la Provincia dispone per l'adempimento dei propri compiti, evenienze, queste ultime, affatto dimostrate dalla ricorrente.
- In senso analogo, v. citata sentenza n. 482/1995.
- In ordine al collegamento della doverosità della prestazione ad una pubblica spesa, v. citata sentenza n. 73/2005.
- Sui limiti imposti alla legislazione statale di manovra finanziaria di contenimento della spesa pubblica, v. citata sentenza n. 155/2006.