Sentenza 257/2007 (ECLI:IT:COST:2007:257)
Massima numero 31515
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  20/06/2007;  Decisione del  20/06/2007
Deposito del 06/07/2007; Pubblicazione in G. U. 11/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31514  31516  31517


Titolo
Finanza regionale - Legge della Regione Puglia - Spese sanitarie - Prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche e private in misura eccedente il programma preventivo concordato - Prevista remunerazione con le regressioni tariffarie fissate dalla giunta regionale - Determinazione per l'anno 2003 del «tetto montante» in riferimento ai volumi di prestazioni erogate nel 1998 - Eccezioni di inammissibilità per carenza di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Reiezione.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, censurato per contrasto con gli artt. 3, 97 e 17, terzo comma, Cost., devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità per carenza di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, dal momento che dalle ordinanze di rimessione emerge con sufficiente chiarezza l'oggetto del giudizio.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  07/03/2003  n. 4  art. 30  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte