Sentenza 257/2007 (ECLI:IT:COST:2007:257)
Massima numero 31515
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
20/06/2007; Decisione del
20/06/2007
Deposito del 06/07/2007; Pubblicazione in G. U. 11/07/2007
Titolo
Finanza regionale - Legge della Regione Puglia - Spese sanitarie - Prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche e private in misura eccedente il programma preventivo concordato - Prevista remunerazione con le regressioni tariffarie fissate dalla giunta regionale - Determinazione per l'anno 2003 del «tetto montante» in riferimento ai volumi di prestazioni erogate nel 1998 - Eccezioni di inammissibilità per carenza di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Reiezione.
Finanza regionale - Legge della Regione Puglia - Spese sanitarie - Prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche e private in misura eccedente il programma preventivo concordato - Prevista remunerazione con le regressioni tariffarie fissate dalla giunta regionale - Determinazione per l'anno 2003 del «tetto montante» in riferimento ai volumi di prestazioni erogate nel 1998 - Eccezioni di inammissibilità per carenza di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Reiezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, censurato per contrasto con gli artt. 3, 97 e 17, terzo comma, Cost., devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità per carenza di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, dal momento che dalle ordinanze di rimessione emerge con sufficiente chiarezza l'oggetto del giudizio.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
07/03/2003
n. 4
art. 30
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte