Finanza regionale - Legge della Regione Puglia - Spese sanitarie - Prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche e private in misura eccedente il programma preventivo concordato - Prevista remunerazione con le regressioni tariffarie fissate dalla giunta regionale - Determinazione per l'anno 2003 del «tetto montante» in riferimento ai volumi di prestazioni erogate nel 1998 - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi di eguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione e contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale (d.lgs. n. 502 del 1992) - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Assenza di nuovi profili di censura - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, censurato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., in quanto, nello stabilire che "ove le strutture [sanitarie] pubbliche e private abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, fissato in misura corrispondente a quelli erogati nel 1998, e il relativo limite di spesa a carico del servizio sanitario regionale, detti volumi sono remunerati con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale", sarebbe in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dal d.lgs. n. 502 del 1992 e violerebbe i principi di ragionevolezza, di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione. Il rimettente, infatti, ripropone, in forma apparentemente diversa, censure identiche ad altre già prospettate a questa Corte e ritenute in parte non fondate ed in parte inammissibili con sentenza n. 111 del 2005.