Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, al di fuori dei casi di cui all'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. - Mancata previsione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza, di parità delle parti nel processo e di obbligatorietà dell'azione penale - Dedotta ingiustificata disparità di trattamento, con riferimento ai processi nei quali il pubblico ministero abbia chiesto l'ammissione di nuove prove decisive - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, «nella parte in cui non prevede per il pubblico ministero la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento al di fuori dei casi di cui al comma 2 dello stesso art. 593 cod. proc. pen.», e dell'art. 10, commi 1 e 2, della medesima legge. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile», sicché si rende necessario un nuovo esame della rilevanza delle questioni.
- V. la sentenza n. 26/2007.