Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Esigenza della sua adeguatezza - Onere del ricorrente di illustrare le ragioni di contrasto con i parametri evocati (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale di norma della Provincia autonoma di Trento che proroga i termini di validità di alcune graduatorie per l'assunzione di personale provinciale a tempo indeterminato). (Classif. 113003).
L'esigenza di una adeguata motivazione a fondamento dell'impugnazione si pone in modo ancor più rigoroso nei giudizi promossi in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale, avendo pertanto il ricorrente l'onere di fornire una illustrazione delle ragioni del contrasto con i parametri evocati. (Precedenti: S. 161/2022; S. 219/2021; S. 95/2021 - mass. 43880; S. 2/2021).
(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per carenza di adeguata motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo, in riferimento agli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost., dell'art. 16 della legge prov. Trento n. 22 del 2021, che proroga al 31 marzo 2023 i termini di validità delle graduatorie per l'assunzione di personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali in scadenza entro il 31 dicembre 2021 e nel corso dell'anno 2022. Il ricorrente non ha assolto all'onere di fornire un'illustrazione delle ragioni del contrasto tra la disposizione impugnata e con i parametri evocati. La lesione di questi ultimi è prospettata come mero effetto sostanziale della violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile» e il ricorrente non formula alcun rilievo sulla eventuale incidenza negativa sul buon andamento dell'amministrazione delle previste proroghe).