Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Limiti massimi di velocità - Superamento di oltre 40 km/h - Trattamento sanzionatorio - Asserita violazione del principio di ragionevolezza nonché ingiustificata disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Questione priva di rilevanza nel giudizio 'a quo' - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente inammissibile, in riferimento all'art. 3 Cost., per disparità di trattamento e violazione del principio di ragionevolezza, la questione di legittimità costituzionale del comma 9 dell'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui mancherebbe della fissazione del limite massimo di velocità e in tal modo assoggetterebbe ad una uguale sanzione tanto il superamento di appena 1 km/h del limite di velocità di 40 km/h ivi previsto quanto il superamento di tale limite in misura indefinita. Difetta nella specie il requisito della rilevanza della questione nel giudizio a quo, in quanto quest'ultimo, concernendo una fattispecie di superamento del limite massimo di velocità di soli 12 km/h, è riconducibile esclusivamente alla previsione dell'art. 142, comma 8 (relativo alle fattispecie di superamento dei limiti massimi di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h) e non in quella del comma 9 (relativo alla fattispecie di superamento di oltre 40 km/h).