Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Limiti massimi di velocità - Superamento di oltre 10 e non più di 40 km/h - Trattamento sanzionatorio - Denunciata disparità di trattamento nonché irragionevole sproporzione tra sanzione edittale e disvalore dell'illecito - Discrezionalità del legislatore nella determinazione degli illeciti e del relativo trattamento sanzionatorio - Possibilità di graduare la sanzione in relazione alla gravità dell'infrazione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., per disparità di trattamento e irragionevole sproporzione tra sanzione edittale e disvalore dell'illecito, la questione di legittimità costituzionale del comma 8 dell'art. 142 del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui consentirebbe di sanzionare con pene sensibilmente differenziate condotte di violazione dei limiti di velocità quantitativamente non altrettanto distinte. Infatti la norma censurata non può ritenersi irragionevole, dato che il sistema sanzionatorio previsto dall'art. 142, articolato in tre distinte "fasce" sanzionatorie, consente al giudice, in relazione alla crescente gravità delle possibili violazioni all'interno di ciascuna "fascia" di graduare la pena tra un minimo e un massimo, con la conseguenza che egli ha tutte le possibilità di dosare la pena in relazione alle diverse velocità raggiunte e, in generale, alla possibile diversa gravità delle condotte accertate; sicché, laddove il legislatore abbia previsto un consistente margine di adeguamento della misura della sanzione alla effettiva gravità dell'infrazione, come avviene con l'utilizzazione delle cosiddette "forbici" edittali previste nella disposizione censurata, la sanzione deve in ogni caso ritenersi ragionevole e proporzionata rispetto alla condotta.
- Sulla discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza, del legislatore nel determinare la sanzione edittale e il disvalore dell'illecito, v. citate sentenza n. 144/2005; ordinanze n. 262/2005, n. 212, n. 109/2004, n. 234, n. 172, n. 18, n. 1/2003, n. 319, n. 323, n. 279, n. 274/2002, n. 190/1997, n. 44/1995.
- Sulla ragionevolezza delle c.d. "forbici" edittali si vedano, v. citate ordinanze n. 401/2005, n. 109/2004 e n. 475/2002.