Reati e pene - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Inapplicabilità ai reati in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, anche nei casi di fatti di lieve entità - Denunciata irragionevolezza nonché ingiustificata disparità di trattamento fra imputati di reati di pari gravità - Sopravvenuta abrogazione della norma impugnata - Omessa argomentazione in ordine alla sua perdurante applicabilità nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude, pur nell'ipotesi in cui sia integrata la circostanza attenuante di cui all'articolo 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, l'applicazione delle sanzioni sostitutive per i reati previsti dalle leggi in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, quando per i detti reati la pena detentiva non è alternativa alla pena pecuniaria. Difatti il rimettente omette di considerare che l'articolo 60 della legge n. 689 del 1981 è stato abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 12 giugno 2003, n. 134, e che, in base all'articolo 5, comma 3, della medesima legge, le disposizioni di detto articolo 4 si applicano anche ai procedimenti in corso; né, nell'ordinanza di remissione, risulta formulata alcuna argomentazione circa la perdurante applicabilità della norma abrogata ai fini della definizione del giudizio principale.