Ordinanza 265/2007 (ECLI:IT:COST:2007:265)
Massima numero 31526
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  20/06/2007;  Decisione del  20/06/2007
Deposito del 06/07/2007; Pubblicazione in G. U. 11/07/2007
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Inapplicabilità ai reati in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, anche nei casi di fatti di lieve entità - Denunciata irragionevolezza nonché ingiustificata disparità di trattamento fra imputati di reati di pari gravità - Sopravvenuta abrogazione della norma impugnata - Omessa argomentazione in ordine alla sua perdurante applicabilità nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude, pur nell'ipotesi in cui sia integrata la circostanza attenuante di cui all'articolo 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, l'applicazione delle sanzioni sostitutive per i reati previsti dalle leggi in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, quando per i detti reati la pena detentiva non è alternativa alla pena pecuniaria. Difatti il rimettente omette di considerare che l'articolo 60 della legge n. 689 del 1981 è stato abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 12 giugno 2003, n. 134, e che, in base all'articolo 5, comma 3, della medesima legge, le disposizioni di detto articolo 4 si applicano anche ai procedimenti in corso; né, nell'ordinanza di remissione, risulta formulata alcuna argomentazione circa la perdurante applicabilità della norma abrogata ai fini della definizione del giudizio principale.



Atti oggetto del giudizio

legge  24/11/1981  n. 689  art. 60  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte