Ordinanza 266/2007 (ECLI:IT:COST:2007:266)
Massima numero 31527
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
20/06/2007; Decisione del
20/06/2007
Deposito del 06/07/2007; Pubblicazione in G. U. 11/07/2007
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Prescrizione - Termine - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole al reo - Inapplicabilità ai processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento - Denunciata irragionevole limitazione del principio della retroattività della legge penale più mite nonché violazione dei principi di uguaglianza e del giusto processo - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti ai rimettenti.
Reati e pene - Prescrizione - Termine - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole al reo - Inapplicabilità ai processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento - Denunciata irragionevole limitazione del principio della retroattività della legge penale più mite nonché violazione dei principi di uguaglianza e del giusto processo - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti ai rimettenti.
Testo
Va ordinata la restituzione ai rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 10, 11, 25, secondo comma, 27, secondo comma, 111 e 117, primo comma, della Costituzione - dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede che l'applicazione delle più favorevoli disposizioni per il reo in ordine al termine di prescrizione del reato, contenute nell'art. 6 della medesima legge n. 251 del 2005, sia limitata, quanto ai processi di primo grado, unicamente a quelli per i quali non «sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento». Infatti successivamente alle ordinanze di rimessione, con sentenza n. 393 del 2006, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del predetto art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, limitatamente alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché»; sicché i rimettenti sono chiamati ad una rinnovata valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni dagli stessi sollevate alla luce di tale sopravvenuta decisione.
Va ordinata la restituzione ai rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 10, 11, 25, secondo comma, 27, secondo comma, 111 e 117, primo comma, della Costituzione - dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede che l'applicazione delle più favorevoli disposizioni per il reo in ordine al termine di prescrizione del reato, contenute nell'art. 6 della medesima legge n. 251 del 2005, sia limitata, quanto ai processi di primo grado, unicamente a quelli per i quali non «sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento». Infatti successivamente alle ordinanze di rimessione, con sentenza n. 393 del 2006, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del predetto art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, limitatamente alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché»; sicché i rimettenti sono chiamati ad una rinnovata valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni dagli stessi sollevate alla luce di tale sopravvenuta decisione.
Atti oggetto del giudizio
legge
05/12/2005
n. 251
art. 10
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 2
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte