Demanio e patrimonio - Dismissioni degli immobili degli enti previdenziali - Immobili siti a Roma, in Via Nicola Salvi, n. 68 e in Via Monte Oppio, n. 12 - Esclusione dalla procedura di vendita - Questione incidentale di legittimità costituzionale - Motivazione non implausibile della rilevanza (basata su interpretazione coerente con il contenuto e la finalità della disposizione censurata) - Rigetto dell'eccezione di inammissibilità basata su assunto contrario.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11-quinquies, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, inserito dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, il quale dispone che «Gli immobili siti in Roma, via Nicola Salvi n. 68 e via Monte Oppio n. 12, già inseriti nelle procedure di vendita di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono esclusi da dette procedure di vendita», censurato in riferimento agli artt. 3, 24, 81, 97, 103 e 113 della Costituzione, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della stessa per irrilevanza, in quanto i giudici rimettenti, aditi in sede di ottemperanza in relazione a due sentenze che avevano affermato l'obbligo dell'ente pubblico proprietario di applicare le modalità di vendita degli immobili al prezzo stabilito per quelli non di pregio, affermando che soltanto la norma censurata «impedisce di dare esecuzione» alle sentenze, hanno plausibilmente motivato in ordine alla rilevanza della questione.
- Sulla sufficienza di una motivazione non implausibile sulla rilevanza della questione, v. le citate sentenze nn. 521/1995 e 176/2000.