Legge ed atti equiparati - Leggi provvedimento - Insussistenza di un divieto generale - Necessario rispetto della funzione giurisdizionale in ordine alle cause in corso, nonché del principio della ragionevolezza e non arbitrarietà - Assoggettamento ad uno scrutinio stretto di costituzionalità sotto tali profili.
Pur se la legge ordinaria può, in linea di principio, disciplinare oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa, non sussistendo un divieto di adozione di leggi a contenuto particolare e concreto, ossia di leggi-provvedimento, tuttavia tali leggi sono ammissibili entro limiti specifici, quale quello del rispetto della funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso, e generali, quali il principio di ragionevolezza e non arbitrarietà. E sotto tale ultimo profilo, le leggi provvedimento sono soggette ad uno scrutinio stretto di costituzionalità, tanto più quando la natura provvedimentale dell'atto legislativo sottoposto a controllo sia particolarmente marcata (come nel caso dell'art. 11-quinquies, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, inserito dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, il quale dispone che «Gli immobili siti in Roma, via Nicola Salvi n. 68 e via Monte Oppio n. 12, già inseriti nelle procedure di vendita di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono esclusi da dette procedure di vendita»).
- Sulla insussistenza di un divieto di adozione di leggi-provvedimento, v. la citata sentenza n. 347/1995.
- Sui limiti all'ammissibilità delle leggi-provvedimento, v. le citate sentenze nn. 143/1989, 346/1991, 492/1995.
- Sulla natura dello scrutinio di costituzionalità in ordine alle leggi-provvedimento, v. le citate sentenze nn. 2/1997, 153/1997, 185/1998, 364/1999, 429/2002.