Demanio e patrimonio - Dismissioni degli immobili degli enti previdenziali - Immobili siti a Roma, in Via Nicola Salvi, n. 68 e in Via Monte Oppio, n. 12, in relazione ai quali il Consiglio di Stato ha affermato l'obbligo di applicare il prezzo di vendita stabilito per gli edifici non di pregio - Esclusione dalla procedura di vendita - Norma-provvedimento finalizzata ad eludere l'esecuzione di sentenze impugnabili solo per motivi di giurisdizione - Discriminazione in danno dei conduttori dei due immobili esclusi dalla vendita, lesione del loro legittimo affidamento, irragionevolezza ed arbitrarietà della norma-provvedimento - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle censure riferite ad ulteriori parametri.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 11-quinquies, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, inserito dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248. Tale disposizione - la quale stabilisce che «Gli immobili siti in Roma, via Nicola Salvi n. 68 e via Monte Oppio n. 12, già inseriti nelle procedure di vendita di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono esclusi da dette procedure di vendita» - viola l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza e dell'arbitrarietà, perché, come si desume dal rilievo che essa è stata introdotta in sede di conversione di un decreto-legge non concernente la disciplina della dismissione degli immobili di proprietà degli enti previdenziali dopo la pubblicazione e la notificazione di due sentenze del Consiglio di Stato, nelle quali l'Amministrazione era risultata soccombente, la sua finalità era quella di eludere l'esecuzione di quelle sentenze del giudice amministrativo che, pur non essendo formalmente passate in giudicato, erano impugnabili solo per motivi di giurisdizione. Restano assorbite le censure formulate con riferimento ad ulteriori parametri costituzionali.