Sentenza 267/2007 (ECLI:IT:COST:2007:267)
Massima numero 31530
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  04/07/2007;  Decisione del  04/07/2007
Deposito del 13/07/2007; Pubblicazione in G. U. 18/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31528  31529


Titolo
Demanio e patrimonio - Dismissioni degli immobili degli enti previdenziali - Immobili siti a Roma, in Via Nicola Salvi, n. 68 e in Via Monte Oppio, n. 12, in relazione ai quali il Consiglio di Stato ha affermato l'obbligo di applicare il prezzo di vendita stabilito per gli edifici non di pregio - Esclusione dalla procedura di vendita - Norma-provvedimento finalizzata ad eludere l'esecuzione di sentenze impugnabili solo per motivi di giurisdizione - Discriminazione in danno dei conduttori dei due immobili esclusi dalla vendita, lesione del loro legittimo affidamento, irragionevolezza ed arbitrarietà della norma-provvedimento - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle censure riferite ad ulteriori parametri.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 11-quinquies, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, inserito dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248. Tale disposizione - la quale stabilisce che «Gli immobili siti in Roma, via Nicola Salvi n. 68 e via Monte Oppio n. 12, già inseriti nelle procedure di vendita di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono esclusi da dette procedure di vendita» - viola l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza e dell'arbitrarietà, perché, come si desume dal rilievo che essa è stata introdotta in sede di conversione di un decreto-legge non concernente la disciplina della dismissione degli immobili di proprietà degli enti previdenziali dopo la pubblicazione e la notificazione di due sentenze del Consiglio di Stato, nelle quali l'Amministrazione era risultata soccombente, la sua finalità era quella di eludere l'esecuzione di quelle sentenze del giudice amministrativo che, pur non essendo formalmente passate in giudicato, erano impugnabili solo per motivi di giurisdizione. Restano assorbite le censure formulate con riferimento ad ulteriori parametri costituzionali.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/09/2005  n. 203  art. 11  co. 7

legge di conversione  02/12/2005  n. 248  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte