Sentenza 268/2007 (ECLI:IT:COST:2007:268)
Massima numero 31531
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  04/07/2007;  Decisione del  04/07/2007
Deposito del 13/07/2007; Pubblicazione in G. U. 18/07/2007
Massime associate alla pronuncia:  31532


Titolo
Lavoro e occupazione - Legge della Regione Puglia - Disposizioni concernenti la conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti - Previsto mantenimento dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un lavoro temporaneo o a tempo determinato fino a dodici mesi o a sei mesi se si tratta di giovani, indipendentemente dal reddito che ne sia derivato - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Pretesa violazione della potestà legislativa esclusiva statale nella materia della previdenza sociale - Esclusione, in virtù della prevista inefficacia della disciplina regionale impugnata ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali - Non fondatezza della questione.

Testo
Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 4 (Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti), sollevata con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera o), Cost., per violazione della competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale, in quanto il comma 1 dell'art. 1 espressamente stabilisce che è escluso ogni effetto delle norme della legge impugnata sull'accesso alle prestazioni previdenziali.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  09/02/2006  n. 4  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  21/04/2000  n. 181  art. 4    co. 1  lettere a), c) e d)

decreto legislativo  19/12/2002  n. 297  art. 5