Sentenza 268/2007 (ECLI:IT:COST:2007:268)
Massima numero 31531
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
04/07/2007; Decisione del
04/07/2007
Deposito del 13/07/2007; Pubblicazione in G. U. 18/07/2007
Massime associate alla pronuncia:
31532
Titolo
Lavoro e occupazione - Legge della Regione Puglia - Disposizioni concernenti la conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti - Previsto mantenimento dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un lavoro temporaneo o a tempo determinato fino a dodici mesi o a sei mesi se si tratta di giovani, indipendentemente dal reddito che ne sia derivato - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Pretesa violazione della potestà legislativa esclusiva statale nella materia della previdenza sociale - Esclusione, in virtù della prevista inefficacia della disciplina regionale impugnata ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali - Non fondatezza della questione.
Lavoro e occupazione - Legge della Regione Puglia - Disposizioni concernenti la conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti - Previsto mantenimento dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un lavoro temporaneo o a tempo determinato fino a dodici mesi o a sei mesi se si tratta di giovani, indipendentemente dal reddito che ne sia derivato - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Pretesa violazione della potestà legislativa esclusiva statale nella materia della previdenza sociale - Esclusione, in virtù della prevista inefficacia della disciplina regionale impugnata ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali - Non fondatezza della questione.
Testo
Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 4 (Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti), sollevata con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera o), Cost., per violazione della competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale, in quanto il comma 1 dell'art. 1 espressamente stabilisce che è escluso ogni effetto delle norme della legge impugnata sull'accesso alle prestazioni previdenziali.
Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 4 (Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti), sollevata con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera o), Cost., per violazione della competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale, in quanto il comma 1 dell'art. 1 espressamente stabilisce che è escluso ogni effetto delle norme della legge impugnata sull'accesso alle prestazioni previdenziali.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
09/02/2006
n. 4
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 21/04/2000
n. 181
art. 4
co. 1 lettere a), c) e d)
decreto legislativo 19/12/2002
n. 297
art. 5