Lavoro e occupazione - Legge della Regione Puglia - Disposizioni concernenti la conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti - Previsto mantenimento dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un lavoro temporaneo o a tempo determinato fino a dodici mesi o a sei mesi se si tratta di giovani, indipendentemente dal reddito che ne sia derivato - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Lesione della competenza statale a determinare i principi fondamentali in materia di competenza legislativa concorrente relativa alla tutela e sicurezza del lavoro - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ogni altro profilo di censura.
E' costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. (con assorbimento degli ulteriori profili di censura), la legge della Regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 4, in quanto la disciplina con essa dettata, in relazione alla conservazione dello status di disoccupato in situazioni nelle quali la legislazione statale prevede invece la perdita di tale condizione, attiene anche alla tutela e sicurezza del lavoro e lede le prerogative dello Stato riguardo alla determinazione dei principi fondamentali in materia di competenza legislativa concorrente, dettati nella specie con il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni.
- Con riguardo al principio per cui le disposizioni dirette a regolare, favorendolo, l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro attengono alla tutela del lavoro, v., citate, le sentenze n. 50, n. 219 e n. 384/2005.
- Sulla iscrizione nelle liste di mobilità, quale circostanza che comporta l'acquisizione di uno status per il lavoratore da cui discendono plurime conseguenze, v., citata, la sentenza n. 413/1995.